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Figli, rimborso spese di mantenimento: la prescrizione decorre dalla sentenza di accertamento della filiazione naturale

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Con l'ordinanza n. 16561 depositata lo scorso 31 luglio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla prescrizione dell'azione di rimborso delle spese di mantenimento nel caso di successiva dichiarazione giudiziale di paternità, ha accolto le richieste di una mamma secondo cui il diritto di ottenere il rimborso pro quota delle spese da lei sostenute per il mantenimento del figlio non incorreva nell'ordinaria prescrizione decennale prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale.

Si è difatti precisato che "il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, una donna conveniva in giudizio il padre di suo figlio chiedendo che, essendo due anni prima (nel 2010) passata in giudicato la dichiarazione giudiziale di paternità del figlio, l'uomo fosse condannato al pagamento della complessiva somma di 128.515,74 euro a titolo di rimborso pro quota delle spese relative al mantenimento del figlio medesimo, dalla sola donna sostenute fin dalla nascita di questo, oltre alla somma di euro 4.563,74 a titolo di rimborso della quota parte delle spese straordinarie e al risarcimento dei danni.

Il Tribunale - accogliendo la posizione del padre che, costituendosi in giudizio, eccepiva la prescrizione dei crediti azionati - riteneva prescritta l'azione di rimborso per il periodo anteriore al decennio e condannava il convenuto al pagamento della minor somma di 1.637,15 euro, oltre interessi, per le spese di mantenimento relative al periodo aprile-agosto 2002.

Le decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma. 

Ricorrendo in Cassazione, la donna denunciava violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 c.c.in relazione agli articoli 147, 279 e 315 bis c.c., per non avere la corte d'appello considerato che il termine di prescrizione dell'azione di regresso decorreva dall'accertamento del rapporto di filiazione divenuto definitivo e irrevocabile.

La Cassazione condivide le difese formulate dalla ricorrente.

La Cassazione precisa che il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio può esercitare l'azione di regresso anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale; in tal caso, tuttavia, l'azione serve solo alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale.

Difatti, in materia di mantenimento del figlio naturale, il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale. 

Ne deriva che la possibile proposizione cumulativa dell'azione di regresso unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, persegue il semplice obiettivo di tutelare la parte più debole, che, avendo fatto il riconoscimento, è tenuta a provvedere per intero al mantenimento; tuttavia il mancato riconoscimento non determina il venir meno dell'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale a essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori.

Da ultimo la Corte specifica che tale orientamento – sebbene possa sembrare incoerente perché,dopo aver affermato che gli obblighi genitoriali, tra i quali quello di mantenimento, sorgono per il fatto materiale del concepimento e della nascita, successivamente individua il presupposto giuridico per l'esercizio di quei diritti nel riconoscimento formale dello status di figlio – si giustifica alla luce del fatto che, sebbene si voglia favorire il genitore adempiente, è comunque necessario garantire anche la certezza dello stato di filiazione: la procreazione è fonte di responsabilità genitoriale, ma solo la condizione di certezza rileva a suggellare l'obbligazione di mantenimento pure all'esterno del rapporto, sicché il diritto del genitore adempiente di ottenere il rimborso pro quota delle spese da esso solo sostenute per il mantenimento del figlio non incorre nell'ordinaria prescrizione decennale prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Roma. 

 

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