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L'accesso ad atti relativi a un procedimento in corso richiesto dal delegato: va rinviato, non negato

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Nel caso in cui un atto amministrativo non sia stato ancora notificato a mani dell'interessato, non impedisce a quest'ultimo di delegare altro soggetto, quale può essere il proprio difensore, a richiedere l'accesso agli atti. E ciò in considerazione del fatto che, in tali ipotesi, non viene meno l'interesse del dominus del diritto a richiedere (per interposta persona) detto accesso. Ne consegue che, trattandosi di una richiesta che riguarda atti di un procedimento ancora in corso, l'accesso potrà essere oggetto di un possibile rinvio, ma non di diniego.

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio di Stato con sentenza n. 5062 del 17 agosto 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

L'appellante ha impugnato la sentenza del Tar, con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego di accesso agli atti. La richiesta di accesso, riguardante il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, è stata presentata dal difensore dell'appellante. E ciò sulla base del fatto che il provvedimento in questione, già adottato nei confronti del ricorrente, fino a quel momento non era stato mai notificato a quest'ultimo. 

L'accesso è stato negato dalla pubblica amministrazione in quanto, a parere di quest'ultima, la consegna e la notifica devono essere fatti a mani dell'interessato in base a quanto affermato dall'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 394/1999 e dall'art. 21 bis, Legge n. 241/1990. È accaduto che, in primo grado, il Tar ha rigettato l'impugnazione dell'appellante. E, pertanto, il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

In buona sostanza, l'appellante deduce l'illegittimità del diniego e quindi l'erroneità della sentenza del Tar.

Ripercorriamo nel dettaglio l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice d'appello.

La decisione del CdS.

Innanzitutto si fa rilevare che l'appellante ha affermato che:

  • il diritto d'accesso agli atti, ex art. 22 L. n. 241/1990, è riconosciuto «a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»;
  • il diritto in questione, nel caso di specie, è stato esercitato tramite lo strumento della rappresentanza, «in base al quale un soggetto acquisisce il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto»;
  • il ricorso allo strumento della rappresentanza non è inammissibile in punto di accesso agli atti, come confermato dal recente orientamento giurisprudenziale (CdS, n. 3241/2018).

Il Consiglio di Stato condivide la tesi dell'appellante. Vediamo le motivazioni. 

Secondo il Giudice d'appello, il Tar non ha tenuto conto del predetto orientamento giurisprudenziale che, oltre a ritenere che il difensore è legittimato a richiedere e ottenere l'accesso al provvedimento conclusivo, ha confermato «il possibile e legittimo utilizzo, da parte del destinatario di un provvedimento di diniego di permesso di soggiorno, dell'istituto della rappresentanza ai fini dell'accesso al medesimo atto, quando ancora non notificatogli. Tale utilizzo non può valere a sottrarre lo straniero dalle ulteriori conseguenze intimamente connesse al predetto diniego». In buona sostanza, ad avviso del Consiglio di Stato, l'accesso agli atti amministrativi è «espressione di un generalissimo principio dell'ordinamento» ed è «diretto corollario dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, e quindi di trasparenza, dell'attività amministrativa». Ne consegue che non può essere negato se l'interessato vanta un interesse concreto ed attuale all'ostensione degli atti, in assenza di una tassativa causa ostativa. Orbene, tornando al caso di specie, il fatto che il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno non fosse stato ancora notificato a mani dell'interessato, non farebbe venir meno l'interesse dell'appellante, anche per interposta persona, a richiedere l'accesso agli atti del procedimento amministrativo. Tuttavia, trattandosi di un'ipotesi riferibile a una richiesta di accesso ad atti relativi a un procedimento ancora in corso, la decisione in merito all'accesso avrebbe dovuto essere rinviata all'esito dello stesso procedimento, ma non negata, «ferme restando, naturalmente, le conseguenze e le decorrenze temporali riconnesse dalla speciale disciplina legislativa, che prevede espressamente la consegna dell'atto a mani dell'interessato dovendosi fare riferimento, in caso di mancato ritiro dell'atto, alla specifica disciplina della notifica e non alla successiva conoscenza acquisita mediante l'accesso agli atti».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello. 

 

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