, p.e p. dall´
L´art. 659 del codice penale stabilisce che "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l´arresto fino a tre mesi o con l´ammenda fino a trecenove euro. Si applica l´ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell´Autorità".
Nel caso di specie era stato accertato che ripetutamente rotolavano sul pavimento dell´appartamento posto al quinto piano di un condominio delle biglie che procuravano un rumore persistente avvertito però solamente dagli occupanti gli appartamenti sottostanti.
L´imputata veniva condannata con sentenza del Tribunale competente alla pena di Euro 2.000 di ammenda ritenendola colpevole del reato di cui all´art. 659 c.p. per aver, quale condomina del plesso comunale ubicato a (OMISSIS), provocato deliberatamente ed anche in orario notturno continui rumori e schiamazzi recando disturbo alle occupazioni e ad al riposo di M.G.B. e degli altri condomini.
Avverso la sentenza la difesa dell´imputata proponeva ricorso in Cassazione deducendo la violazione di legge in relazione all´art. 659 cp e al vizio motivazionale in quanto il giudice di merito non avrebbe acquisito alcun elemento probatorio sull´effettivo disturbo che avrebbe interessato un numero indeterminato di persone.
I giudici di legittimità, aderendo all´orientamento maggioritario secondo cui perche´ sussista la contravvenzione di cui all´art. 659 in ambito condominiale e` necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo non solo degli abitanti dell´appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una piu` consistente parte degli occupanti del medesimo edificio, hanno accolto il ricorso.
Infatti secondo i giudici della Terza Sezione "il reato di cui all´art. 659 c.p., comma 1 si configura secondo l´univoca interpretazione di questa Corte come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (cfr. Sez. 1, n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. 1, n. 44905, 2 dicembre 2011, Sez. 1, n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. 1, n. 40393, 14 ottobre 2004; Sez. 3, n. 27366, 6 luglio 2001; Sez. 1, n. 1284, 13 febbraio 1997; Sez. 1, n. 12418, 17 dicembre 1994."
Si allega testo sentenza