Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Diffamazione su testata on line, direttore risponde anche dei post anonimi, SC: "Tenuto a controllare"

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13398 del 22 marzo 2018, hanno deciso che è sempre responsabile il direttore di una testata on line su cui viene pubblicato un post anonimo diffamatorio.

I Fatti
Era accaduto che su una testa giornalistica on line, ove era possibile la pubblicazione diretta di post da parte dei lettori, era stato postato da un lettore rimasto anonimo un articolo, dal contenuto diffamatorio nei confronti di un terza persona.

Il soggetto diffamato si costituiva parte civile nel conseguente processo penale a carico del direttore ed amministratore della testata giornalistica on line che a conclusione del giudizio di primo grado veniva condannato alle pene di giustizia con relativa condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
L´imputato condannato proponeva impugnazione avanti la Corte di Appello di Campobasso che ribaltava il giudizio del primo giudice assolvendo l´imputato con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", revocando le statuizioni civili, disposte dal giudice di primo grado in favore della costituita parte civile.

Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione la parte civile lamentando: a) la violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha errato nell´affermare la mancata dimostrazione della consapevolezza, da parte dell´imputato, della pubblicazione dell´articolo incriminato b) la violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte di appello, ha erroneamente affermato, ponendola a base della sentenza di assoluzione, l´inapplicabilità al caso di specie del dettato di cui alla menzionata disposizione normativa, sulla base dell´argomentazione per cui "le pubblicazioni divulgate mediante la rete informatica difettino dei requisiti tipici della riproduzione tipografica , conseguendone che la diffusione in rete di articoli di detta natura, vada assimilata alla diffusione di trasmissioni in materia radiotelevisiva".

Ragioni della Decisione
I giudici della Quinta Sezione della Corte, hanno dichiarato fondato il ricorso, infatti la Corte di Appello - così hanno stabilito -ha errato nel fondare la sua decisione di escludere la responsabilità penale dell´imputato per il delitto ex art. 595, c.p., sul presupposto che," trattandosi pacificamente di articolo apparso in forma anonima sulla pubblicazione telematica di cui si discute, in assenza di elementi che consentano di attribuirne personalmente al X la materiale redazione, non è applicabile, nei confronti di quest´ultimo, in quanto direttore responsabile della testata on-line, il disposto dell´art.57, c.p., che, come è noto, configura la responsabilità a titolo di colpa del direttore o del vice-direttore responsabile del periodico, che ometta di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, nel caso in cui un reato sia commesso."

Sul punto la stessa Corte Suprema ha avuto modo di chiarire come la testata giornalistica telematica, è da assimilare a quella tradizionale in formato cartaceo e rientra nella nozione di "stampa" di cui all´art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Pertanto alle testate giornalistiche on line vanno estese le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali "particolare rilievo assume il disposto del citato art. 57, c.p., che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, estende la sua portata anche ai casi di pubblicazione di un articolo non firmato, da ritenersi, in assenza di diversa allegazione, di produzione redazionale, dunque, riconducibile al direttore responsabile (cfr. Cass., sez. V, 10.10.2008, n. 43084, rv. 242598; Cass., sez. V, 22.2.2012, n. 15004, rv. 252484)."

Per tali motivi il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio al giudice civile per le statuizioni in favore dell parte civile.
Si allega sentenza
Documenti allegati
Dimensione: 32,64 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Conferma della Corte d´Appello: "Premio alla nasci...
Ponzio, ricordi il Nazareno? Il processo a Gesù, u...

Cerca nel sito