Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Legittimo licenziare chi usufruisce di riposo compensativo grazie ad un certificato falso

I giudici della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la decisione n. 1631 del 23 gennaio 2018 hanno stabilito che chi usa consapevolmente un certificato falso attestante l´impegno nelle operazioni elettorali al fine di poter godere del riposo compensativo, può essere licenziato per giusta causa.

Era accaduto che un soggetto al fine di ottenere il riposo compensativo previsto per legge a coloro che dimostrano essere stati impegnati nelle operazioni elettorali, come rappresentanti di lista o scrutatori ecc., aveva presentato al proprio datore di lavoro, a giustificazione della propria assenza di un giorno a titolo di riposo compensativo, un certificato attestante che lo stesso era stato impegnato dal 10 al 12 aprile nelle operazioni di voto quale rappresentante di lista.



In effetti fu scoperto che l´interessato giorno 10 aprile si trovava regolarmente a lavoro e che pertanto non aveva più i requisiti per poter usufruire del riposo compensativo che in effetti utilizzo per il giorno 14 aprile. Per tale ragione lo stesso fu licenziato per giusta causa poiché la condotta del lavoratore fu ritenuta tanto grave rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, sussistendo la giusta causa di cui all´art. 2119 c.c.

Il provvedimento di licenziamento veniva impugnato avanti al Tribunale di Potenza che respingeva la domanda del lavoratore. Avverso tale pronuncia proponeva lo stesso appello.
Con sentenza depositata del 7.5.2015, la Corte d´appello di Potenza accoglieva il gravame dichiarando illegittimo il licenziamento in questione, sostanzialmente per violazione del principio di proporzionalità.



La decisione del giudice di appello veniva impugnata avanti ai giudici di legittimità dal datore di lavoro che tra li altri motivi denunciava la violazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2119 c.c., lamentando che la sentenza del giudice d´appello, in dispregio delle norme citate, ritenne il comportamento in questione pur riprovevole ma non tale da concretare una giusta causa di recesso. Con altro motivo la società ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2119 c.c. e 10 del c.c.n.l. di categoria, in quanto la sentenza aveva erroneamente qualificato la condotta del lavoratore quale mera giornata di assenza ingiustificata, mentre il comportamento era stato tanto grave da assumere rilevanza penale.



I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto fondati i motivi del ricorso infatti gli stessi hanno così affermato " Tale comportamento non può ricondursi ad un mero disguido o confusione sulla data di rientro al lavoro, come ritiene la sentenza impugnata, nè ad una mera assenza ingiustificata, ma al consapevole uso di un attestato falso al fine di usufruire di un riposo compensativo non spettante, ipotesi certamente ricomprensibile nel concetto di giusta causa previsto dalla legge, e non contraddetto dalla contrattazione collettiva che non disciplina affatto con minore sanzione (conservativa) simile fattispecie, tanto meno l´art. 10 del c.c.n.l. disciplinante solo le assenze ingiustificate"



Secondo i giudici della Sezione Lavoro pertanto a la sentenza impugnata è da cassare in quanto non ha valutato affatto il principio che "il consapevole utilizzo di un falso certificato al fine di poter godere, peraltro in un momento di dedotto maggior bisogno lavorativo per l´azienda, di un giorno di riposo non spettante, può concretare il concetto di giusta causa previsto dall´art. 2119 c.c., derogabile in melius solo ove una specifica norma contrattuale collettiva preveda espressamente simile caso come foriero di meno grave sanzione"
Si allega testo decisione

Documenti allegati
Dimensione: 20,60 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cassazione: no ad estinzione per "riparazione" in ...
Cassazione, per liquidazione onorari dal Comune su...

Cerca nel sito