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DURC irregolare, legittima l'esclusione da gara d'appalto anche con sanatoria

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In materia di appalti pubblici, la stazione appaltante esclude l'appaltatore dalla gara se quest'ultimo non è in possesso di DURC (documento unico di regolarità contributiva) regolare. Un'esclusione, questa, che resta ferma anche se, in corso di gara, l'appaltatore sana l'irregolarità.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n. 2213 del 9 aprile 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

L'appellante è una società che ha partecipato ad una gara di appalto pubblico. È accaduto che la stessa è stata esclusa perché in possesso di DURC irregolare. In buona sostanza all'appellante non è stata rilasciata tale certificazione in quanto è stato ritenuto che essa avesse violato gli obblighi previdenziali:

  • mancando il versamento dei contributi, accertati e quantificati;
  • omettendo le denunce obbligatorie prescritte in materia di regolarità contributiva.

L'appellante ha agito in giudizio per la tutela dei suoi diritti, ma in primo grado, il suo ricorso è stato rigettato.

Così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato. 

La decisione del CdS.

Innanzitutto, i Giudici amministrativi chiariscono che «nel concetto di violazione degli obblighi previdenziali rientra:

  • non solo il mancato versamento dei contributi, accertati e quantificati,
  • ma anche l'omissione delle denunce obbligatorie prescritte, in quanto solo con la presentazione di una denuncia corretta e completa l'ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti».

In riferimento alla mancata presentazione delle denunce innanzi indicate, si fa rilevare che tale omissione «preclude all'ente previdenziale di effettuare i riscontri e viene a pregiudicare, a monte, il corretto svolgimento di tali compiti». Con l'ovvia conseguenza che l'autorità preposta non può rilasciare il DURC regolare.

In punto, la stessa giurisprudenza è intervenuta stabilendo che «la ragione ostativa al rilascio di DURC regolari ben può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori all'importo-soglia di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015 (v., da ultimo, Cons. St., sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1116)».

Chiarito questo, nel caso di specie, dalla fase istruttoria del giudizio di primo grado, sono emersi i seguenti elementi:

  • irregolarità da parte dell'appellante nella trasmissione delle denunce periodiche relative ai propri lavoratori;
  •  inadempimento delle obbligazioni contributive.

Tale situazione ha portato l'autorità preposta a negare il rilascio di un DURC regolare.

A parere dei Giudici amministrativi il diniego in questione è legittimo e a nulla valgono le giustificazioni addotte dall'appellante relative al fatto che l'irregolarità in esame sia dipesa dal mancato aggiornamento delle procedure di invio delle denunce innanzi indicate. Questa circostanza, secondo il Consiglio di Stato, per una società ad alto livello occupazionale come l'appellante, non può costituire un'esimente. E ciò in considerazione del fatto che essa averebbe dovuto procedere ad aggiornare le procedure su enunciate.

Il mancato rilascio del DURC regolare influisce negativamente sulla gara d'appalto pubblico in quanto alla stazione appaltante sono imposte tali certificazioni, sul cui contenuto essa non ha alcun potere di sindacato.

Dall'imposizione in questione ne discende che, in caso di appaltatore con DURC irregolare, la stazione appaltante ha l'obbligo di escludere quest'ultimo dalla gara d'appalto.

Questo è quanto è accaduto nel caso di specie.

Secondo il Consiglio di Stato l'esclusione dell'appellante è legittima anche se quest'ultima ha provveduto, in corso di gara, a sanare la sua posizione. E ciò in considerazione del fatto che la sanatoria in questione non è rilevante nei rapporti tra l'impresa e la stazione appaltante in riferimento alla gara in corso (v., da ultimo, Cons. St., sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1116).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno rigettato l'appello, confermando la decisione impugnata.

 

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