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Doppia corsia, autovelox: il segnale di preavviso va posto su entrambi i lati della carreggiata?

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Non è obbligatoria l'apposizione del segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia, ancorché il rilevamento sia stato organizzato per il controllo dei veicoli circolanti su una sola corsia […].

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24016 del 3 agosto 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il Giudice di pace ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente contro il verbale di accertamento della violazione prevista dall'art. 142, comma 9, cds, ossia guida oltre il limiti di velocità consentiti, rilevati con strumenti di controllo elettronico. Il ricorrente ha impugnato detta decisione; impugnazione, questa, rigettata. In particolare, il Giudice d'appello, a fondamento dell'adottata pronuncia, ha dato, preliminarmente, atto che dalle emergenze del verbale di accertamento è risultato che l'appellante circolava a bordo del motociclo, alla velocità di 100 K/h, così superando il limite massimo di 50 K/h imposto nel tratto stradale in cui è avvenuto il rilevamento elettronico e incorrendo, in tal modo, nella violazione di cui al citato art. 142, comma 9, cds. Lo stesso Tribunale ha rilevato come fosse, altresì, pacifico che, in tale occasione, il cartello di preavviso del controllo elettronico della velocità era stato posizionato dagli agenti solo sul lato destro della carreggiata, non avendo l'opposto Comune contestato tale fatto nel giudizio di primo grado. 

Tuttavia, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il Giudice di appello ha ritenuto che, sulla scorta della normativa applicabile con riguardo alle postazioni di controllo per il rilevamento elettronico della velocità sulla rete stradale, non dovesse considerarsi vigente alcuna prescrizione circa l'obbligo di collocare due cartelli di preavviso, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro della strada a due corsie.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità adita.

La decisione della SC

Il ricorrente, tra gli altri motivi, si duole del fatto che il Giudice di appello non ha colto la ratio dell'art. 142, comma 6 bis, cds, obliterando la valutazione della circostanza che il cartello di preavviso della presenza della postazione di controllo del rilevamento elettronico della velocità, posto dagli agenti sul luogo dell'accertamento, era stato installato solo sul lato destro della carreggiata, nel mentre sarebbe stato necessario, trattandosi di una strada a doppia corsia, che venisse posizionato e - quindi - esposto su entrambi i lati, nel mentre il segnale – peraltro di dimensioni ridotte - era stato ubicato solo sul lato destro della carreggiata (e non anche su quello sinistro), senza che potesse rilevare il fatto che la circolazione con il motociclo, all'atto dell'accertamento, fosse isolata.

I Giudici di legittimità non sono dello stesso avviso. 

Secondo questi ultimi, infatti, poiché lo svolgimento fattuale è stato confermato dallo stesso ricorrente e la decisione impugnata dà contezza del fatto che, dal verbale di accertamento (e dalle foto ad esso allegate), si desume che il motociclo circolava isolato e sulla corsia di destra, senza [...] che alcun altro veicolo potesse occultargli la vista della segnaletica di preavviso, unica questione su cui rispondere è se, nel caso di specie, fosse stata obbligatoria o meno l'apposizione del segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia e di un controllo organizzato per una sola corsia. A parere della Suprema Corte di Cassazione la risposta deve essere negativa in quanto l'art. 142, comma 6-bis, cds non impone una tale modalità (né prescrivendola i decreti ministeriali attuativi sulle modalità di impiego delle varie tipologie di "autovelox"). Questa mancata previsione fa ritenere sufficiente che il segnale di preavviso sia posizionato lungo la corsia destinata all'attività di rilevamento elettronico della velocità, purché idoneamente visibile. È, quindi, priva di fondamento la doglianza del ricorrente circa la necessaria installazione del cartello di segnalazione della presenza di postazione per il rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in caso di strada a doppia corsia.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto di:

  • rigettare il ricorso;
  • di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

 

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