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È valida la notifica di un atto impositivo alla società incorporata estinta e cancellata dal Registro delle imprese?

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Riferimenti normativi: Art. 42 D.P.R.n.600/73 – Art.56 D.P.R.n.633/72

Focus: Attraverso l'operazione di fusione due o più società si concentrano in una sola. Ciò può avvenire attraverso la costituzione di una nuova società o per incorporazione di una o più società assorbite da quella incorporante. A seguito di fusione per incorporazione, la notifica di un atto impositivo ad una società incorporata, estinta e cancellata dal registro delle imprese, può considerarsi valida? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24579 del 9 agosto 2022.

Principi generali: Secondo il disposto dell'art. 2504 bis c.c., la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione. 

Fatto: Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una società per azioni una cartella di pagamento, relativa ad Ires, Irap e Iva, per l'anno d'imposta 2004. La cartella di pagamento riguardava una società A incorporata nella società B, a sua volta incorporata nella società C. La notificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate era stata fatta nei confronti della società B successivamente alla sua estinzione a seguito di fusione per incorporazione nella società C. L'atto notificato è stato impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che lo ha dichiarato nullo perché mancava la prova della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale che, ancora una volta, ha dichiarato la nullità della cartella perché la notifica era stata fatta nei confronti della società B successivamente alla sua estinzione a seguito di fusione per incorporazione nella società C. L'Agenzia delle Entrate, conseguentemente, ha impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso in Cassazione eccependo la violazione degli articoli 2504 bis c.c., 42 del D.P.R. n. 600/73 e 56 del D.P.R. n. 633/72 da parte della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto non valida la notificazione dell'avviso di accertamento alla società. 

La Corte Suprema ha ritenuto infondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Nella motivazione della sentenza è stata richiamata precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite. In particolare, nel caso di fusione per incorporazione, i giudici di legittimità in passato avevano ritenuto che la legittimazione attiva e passiva della società incorporata non venisse meno a seguito della fusione, costituente una semplice vicenda evolutiva-modificativa del rapporto, salva la cancellazione dal registro delle imprese della società incorporata (Cass. n. 32208 del 10/12/2019; Cass. n. 3820 del 15/02/2013; Cass. n. 14177 del 24/05/2019). Successivamente, le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno modificato il precedente orientamento giurisprudenziale ritenendo che, a seguito di fusione, la legittimazione spetti unicamente al soggetto incorporante e la società incorporata, essendosi estinta, non sia più legittimata a ricevere la notificazione. Pertanto, è stato enunciato il seguente principio di diritto: «la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva» (Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021). Sulla base di tale principio, nella fattispecie, è stato rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo corretta la decisione di secondo grado. In conclusione, è stata confermata la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento ad una società già estinta e cancellata a seguito di incorporazione.

 

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