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Docenti, Tribunale Pavia: "Trasferimento illegittimo, vulnus a vita coniugale e familiare"

Dopo le ultime e più recenti ordinanze emesse dai Tribunali di Trani, Brindisi, Lecce, Napoli, Nocera e Foggia, anche un Tribunale del Nord Italia, sulla base dei medesimi principi, ha accolto il ricorso di una docente contro le procedure di mobilità poste in essere dal M.I.U.R..
L´ordinanza dell´11.11.2016 del Tribunale di Pavia, odiernamente in commento, ha fondato le proprie conclusioni sulla ritenuta violazione dell´art. 1, comma 108, l. n.107/2015, dell´art. 6 CCNL mobilità scuola dell´8.4.2015 e dell´O.M. n. 241/2016; mentre, riguardo l´altro requisito, quello del csd. periculum in mora, lo stesso è stato ritenuto sussistente "rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell´infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l´adempimento dell´essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.)".
La questione rimessa al Giudice del lavoro
Con ricorso cautelare ai sensi dell´art. 700 c.p.c., una docente, premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato ai sensi dell´art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015, di aver partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune, di aver presentato domanda di trasferimento per l´a.s. 2016/2017, per la classe di concorso Scuola Primaria, posto comune, all´USP di Perugia, richiedendo come ambito di assegnazione, prioritariamente, alcuni ambiti della Campania e, a seguire, del Molise e del Lazio, e di essere stata assegnata a Lombardia, mentre nelle province di Campobasso e Roma, risultavano trasferiti, senza alcuna precedenza, docenti vantanti un punteggio inferiore al suo, chiedeva dichiararsi il diritto al trasferimento presso nella provincia di Campobasso o, in subordine, nella provincia di Roma.
Con l´ordinanza in commento, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti gravati.
La decisione
Il Giudice ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo.
Il CCNL del 8.4.2015, all´art. 6, ha premesso, disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi", e per la fase C), ossia per quella in questione, prevede che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L´ordine di preferenza è indicato nella istanza ovvero determinato o completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l´ordine di preferenza". Il comma 2 dell´art. 6 prevede che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l´ordine
definito dall´allegato 1".
Dalle disposizioni sopra indicate, ha quindi affermato citando tali disposizioni, l´ordine di graduatoria degli aspiranti "è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L´ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l´assegnazione all´ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d´ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".
Considerato che alla ricorrente erano stati assegnati 19 punti, e che, in mancanza di precedenze e a parità di punteggio prevale la maggior anzianità anagrafica, il MIUR avrebbe dovuto quindi, secondo il Tribunale, fornire una adeguata giustificazione in merito alla posposizione della ricorrente rispetto ad altri docenti rientranti nella fase C.
In assenza, invece, di qualsivoglia ragione giustificatrice fornita al riguardo dall´amministrazione (rimasta contumace), occorre affermare, ha concluso il Giudice, la fondatezza della domanda, per violazione dell´art. 1,
comma 108, l. n.107/2015, dell´art. 6 CCNL mobilità scuola dell´8.4.2015 e dell´O.M. n. 241/2016.
Riguardo l´altro requisito, quello del csd. periculum in mora, lo stesso è da ritenersi sussistente "rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art.30 Cost.), la tutela della maternità e dell´infanzia (art. 31 Cost.) ed il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l´adempimento dell´essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.). Rafforza tale conclusione anche l´allegata necessità di assistenza della suocera disabile".
Non solo: il Giudice ha considerato integrare tale elemento "il trasferimento di un componente della famiglia,
nella specie la ricorrente, madre di un figlio in età scolare", che "comporterebbe un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare".
Tra l´altro, a detta del Tribunale, "l´assegnazione de quo non consentirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare (Campania) e la sede di insegnamento (Lombardia), al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia, stante la notevole distanza tra le due
regioni".
Considerato, quindi, che "il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell´istante, danni, come tali, non suscettibile di ristoro per equivalente", il Tribunale ha ordinato ai convenuti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere al trasferimento della ricorrente in una scuola primaria sita all´interno dell´ambito 2 della Regione Molise , ovvero, nel caso in cui nel predetto ambito non sussistano posti disponibili, neppure in soprannumero, in ambito della Regione Lazio secondo l´ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità".
di Redazione*
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