Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Docenti part time, SC: sì alle riunioni del collegio anche nei giorni esclusi dal tempo parziale

Imagoeconomica_1537550

Con ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che i docenti assunti con contratto part time devono partecipare alle riunioni del collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue, a prescindere dal fatto che tali riunioni siano o meno convocate nei giorni esclusi dall'orario a tempo parziale. In buona sostanza, anche gli insegnanti con contratto part time devono svolgere le attività funzionali all'insegnamento (quale appunto la partecipazione alle riunioni al collegio docenti) con le stesse modalità dei colleghi assunti a tempo pieno.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

La ricorrente, docente assunta con contratto a tempo parziale, ha agito in giudizio per chiedere «l'accertamento del diritto a prestare le attività funzionali all'insegnamento nelle sole giornate di attività lavorativa previste dal contratto individuale di lavoro, con conseguente divieto al rettore dell'Istituto scolastico di richiedere quelle prestazioni in giorni esclusi dall'orario a tempo parziale». È accaduto che sia in primo che in secondo grado, la domanda dell'insegnante è stata rigettata. In particolare il Giudice di appello «ha evidenziato che per le attività funzionali all'insegnamento, eccettuati i consigli di classe, il docente a tempo parziale è equiparato a quello full time sicché, come quest'ultimo, non può rifiutarsi di partecipare alle attività collegiali nel giorno lasciato libero dall'attività didattica».

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

La decisione della SC.

I Giudici di legittimità, innanzitutto, richiamano la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, ossia i contratti collettivi nazionali (CCNL) 1995-1999-2003-2007. 

In forza di tale normativa, viene chiarita la funzione del docente che sostanzialmente è diretta a «promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici». Tale funzione si esplica, non solo attraverso un'attività di insegnamento in senso stretto, ma anche attraverso

i) attività funzionali di natura individuale, quali

  • l'attività di preparazione delle lezioni e delle esercitazioni,
  • l'attività di correzione degli elaborati,
  • i rapporti individuali con le famiglie,

ii) e attività funzionali di natura collegiale, quali

«a) la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue,

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue,

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione ( art. 42, comma 3, CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 CCNL 2007)».

L'ordinanza ministeriale del 23 luglio 1997 ha, poi, chiarito che anche gli insegnanti assunti a tempo parziale devono svolgere l'attività indicata alla lett. a) allo stesso modo dei docenti a tempo pieno. E ciò in considerazione del fatto che «l'apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest'ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato». 

Una riduzione, questa, che, invece, sarebbe giustificata per gli altri tipi di attività indicati alle lett. b) e c).

In punto, la Corte di cassazione fa rilevare che se, da un lato, la disciplina del part time è diretta a bilanciare le esigenze del datore di lavoro con quelle dei lavoratori, dall'altro, tale bilanciamento finalizzato a incentivare la flessibilità senza forme di discriminazione, deve tener conto della circostanza per cui le «esigenze organizzative, tecniche o produttive [...] possono imporre modifiche della posizione lavorativa ovvero del regime temporale della prestazione» ( Corte Cost. n. 224/2013 e Corte UE 15.10.2014 in causa C- 221/2013). E ciò in considerazione del fatto che non bisogna perdere di vista «la specificità della funzione di docente che, con riferimento alla sua dimensione collegiale, deve necessariamente privilegiare le esigenze proprie del servizio scolastico». In caso contrario, si finirebbe per rendere il rapporto a tempo parziale incompatibile con la funzione stessa di docente.

Applicando tale principio, pertanto, ad avviso dei Giudici di legittimità, nel caso di specie, la ricorrente non può pretendere di svolgere le attività collegiali sopra citate solo nei giorni indicati nel contratto perché una pretesa di tal genere «porterebbe alla paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell'istituto di più docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part time verticale» (ossia docenti che abbiano scelto di lavorare solo in alcuni giorni della settimana a tempo pieno). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, quindi, la Suprema Corte di cassazione ha condiviso quanto statuito dalla Corte d'appello e ha rigettato il ricorso dell'insegnante, reputandolo infondato. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Disapplicazione del provvedimento amministrativo e...
Anaffettività dei genitori: adottabilità come “ext...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito