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Diritto di accesso. Legittimo se sussiste interesse attuale e preesistente all'istanza di accesso

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n.1052 del 28/01/2022 ha affermato che ai fini dell'accesso documentale occorre che "l'interesse dell'istante, pur in astratto legittimato, possa considerarsi concreto, attuale, diretto, e, in particolare, che preesista all'istanza di accesso e non ne sia, invece, conseguenza" (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/).

Analizziamo la vicenda sottoposta all'attenzione del giudice amministrativo.

I fatti di causa.

La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta da un gestore di un servizio pubblico per la selezione di 90 giornalisti professionisti collocandosi nella graduatoria quale idonea non vincitrice. Conseguentemente la ricorrente ha presentato istanza di accesso chiedendo di prendere visione e di estrarre copia dei documenti riguardanti tutti i candidati partecipanti alla procedura nonché l'accesso a tutta la documentazione prodotta dai candidati collocati in graduatoria in posizione superiore alla propria.

Nel dare riscontro all'istanza di accesso, il gestore che ha indetto il concorso ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura selettiva in questione della sola interessata.

La ricorrente ha, quindi, presentato ricorso ex art. 116 c.p.a. per l'annullamento del diniego opposto con conseguente accertamento del diritto di accesso e condanna dell'Ente resistente all'ostensione dei documenti richiesti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 22 e ss. L. n. 241/90 e dell'art. 5 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e il vizio di eccesso di potere.

Costituita in giudizio la società pubblica resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.

La decisione del Tar.

Innanzitutto il Tribunale amministrativo ha evidenziato che anche i gestori di pubblici servizi sono assoggettati alla disciplina del diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, nell'ambito della quale, tra la documentazione accessibile rientra anche quella attinente alla selezione per il reclutamento di personale (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 24 maggio 2021, n. 4004 richiamata dalla sentenza n.1052 del 28/01/2022).

 Il giudice amministrativo ha rilevato che dagli atti di causa emerge che l'Ente resistente abbia provveduto ad esibire la documentazione richiesta relativa alla procedura selettiva afferente la posizione dell'interessata, in linea con le previsioni in tema di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. L. n. 241/1990. Al contrario ha negato l'ostensione della documentazione relativa agli altri candidati in quanto ha ritenuto che non fosse stato adeguatamente dimostrato l'interesse qualificato all'ostensione né lo specifico collegamento con il complesso documentale richiesto.

A questo proposito il Tar ha evidenziato che, ai fini della configurazione dell'interesse conoscitivo a norma degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, occorre che il diritto di accesso sia strumentale alla tutela di un interesse diretto, concreto, attuale (e non meramente emulativo o potenziale) connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso. La strumentalità, quindi, "va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante" (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2269/2017, sez. III, sent. n. 1978/2016, richiamate dalla sentenza n.1052 del 28/01/2022).

Quanto alla legittimazione all'accesso, il Tar ha evidenziato che essa "non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata" (Cons. Stato, sez. V, sent. 9 marzo 2020, n. 1664). La valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesta, pertanto, costituisce il presupposto della pretesa ostensiva e va effettuata in astratto. Ai fini della valutazione è sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante. Non è invece richiesto che essa rappresenti uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116, richiamata). 

Inoltre alla luce del disposto contenuto nell'art. 25, comma 2, L. n. 241/1990 «la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata» al fine di consentire la valutazione in ordine alla ricorrenza del nesso di strumentalità previsto dall'art. 22 L. n. 241/1990 (cfr, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2021 richiamata); con la conseguenza che deve sussistere un "collegamento" tra la situazione legittimante e la documentazione richiesta.

Il Collegio ha rilevato che nel caso di specie dalla documentazione oggetto del censurato diniego di ostensione e dal tenore della richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente non emerge: 1) né il nesso di "strumentalità" richiesto ai fini della configurazione dell'interesse conoscitivo a norma degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990; 2) né il collegamento tra interesse dedotto, situazione giuridica azionata e documentazione richiesta; 3) né la correlazione ad un interesse circoscritto e attuale che possa mostrarsi già definito anteriormente alla proposizione dell'istanza di accesso.

Pertanto il giudice amministrativo adito ha ritenuto che il diritto di accesso rivendicato dalla ricorrente appare fondato esclusivamente sulla circostanza di essersi collocata in posizione non utile per l'attribuzione dell'incarico di giornalista redattore all'esito della procedura selettiva. L'esercizio del diritto d'accesso da parte della ricorrente, quindi, sembra preordinato ad un controllo generalizzato sull'operato delle pubbliche amministrazioni; il che non è consentito a norma dell'art. 24, comma 3, L. n. 241/1990.

Alla luce della considerazioni sin qui esaminate, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato il ricorso e compensato le spese di giudizio. 

 

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