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Diplomati magistrali fuori dalle Gae, ecco la sentenza dell'Adunanza plenaria

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La sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la più alta espressione di Palazzo Spada, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se, certamente, non si può parlare di un esito totalmente imprevisto, visto che non ha fatto altro che confermare l'orientamento giurisprudenziale già radicatosi con un primo dictum del giudice amministrativo d'appello: i diplomati magistrali restano fuori dalle graduatorie ad esaurimento (Gae). L'Adunanza Plenaria, per stabilire siffatto principio, che delude decine di migliaia di insegnanti, ha fatto ricorso a quelle che sono state ribattezzate come due sentenze gemelle, la n. 4 e n.5 del 2019. 

Due sentenze estremamente articolate, che tuttavia ribadiscono quei principi di diritto che il Consiglio di Stato aveva già chiaramente enunciato alla fine del 2017 e che si riassumono nell'affermazione per cui "Il solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle Gae del personale docente ed educativo".

Il pronunciamento dell'Adunanza Plenaria era stato sollecitato dalla sesta sezione interna del medesimo Consiglio di Stato, che aveva dubitato circa la fondatezza dell'orientamento giurisprudenziale assunto dalla medesima Plenaria nel 2017 riguardo l'impossibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali che avessero conseguito il titolo, rectius il diploma, entro l'anno scolastico 2001/2002. Pertanto la sesta sezione, con una ordinanza, aveva posto all'Adunanza Plenaria un quesito, specificando le ragioni del dissenso e chiedendo lumi in proposito, facendo in particolare leva sullo ius superveniens, cioè sulle norme primarie  che avevano fatto ingresso nell'ordinamento successivamente alla prima pronuncia dell'Adunanza, in particolare con il decreto legge n. 87/2018. 

Ma, come si è detto, le sentenze gemelle hanno confermato l'originario orientamento, ritenendo, In particolare, che la normativa sopraggiunta "non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento". 

Rimaneva un ultimo problema, riguardante tutti quei soggetti che avessero ottenuto un giudicato  favorevole alle loro tesi, anche se sul piano dello stretto diritto aderente a principi del tutto opposti rispetto a quelli adesso stabiliti con le nuove pronunce.  In sintonia con i principi della intangibilità del giudicato  e della limitazione degli effetti  nascenti  dalle sentenze  ai soli soggetti che avessero interposto ricorso, l'Adunanza Plenaria ha stabilito che di tali sentenze possano giovarsi pienamente solo le parti che le abbiano ottenute. 

Per il resto, la strada è ormai segnata e la decisione non più suscettibile di ulteriori riesami, a meno che non si intenda percorrere le strade di una impugnazione  della decisione avanti la Suprema Corte di Cassazione - che tuttavia non  potrà esaminare nel merito la questione ma limitare il proprio sindacato entro stretti confini  prevalentemente di giurisdizione  -o le giurisdizioni comunitarie.

Pertanto gli interessati, le cui aspettative sono di certo state deluse, non potranno far altro che esperire le strade, amministrative, del concorso straordinario e successivamente di quello ordinario per sperare in una stabilizzazione. 

Ecco i passaggi motivazionali della sentenza: 

45. Alla luce delle considerazioni che precedono l'Adunanza plenaria enuncia i seguenti principi di diritto:

1. L'art. 26, comma 6, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e l'art. 4, decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ad ottenere l'inserimento nelle GAE, atteso che le GAE continuano a costituire canale di accesso per la copertura dei posti vacanti del personale docente ed educativo nelle scuole primarie e dell'infanzia.

2. Il giudicato amministrativo ha di regola effetti limitati alle parti del giudizio e non produce effetti a favore dei cointeressati che non abbiamo tempestivamente impugnato. I casi di giudicato con effetti ultra partes sono eccezionali e si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto inscindibile fra le posizione dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile, logicamente, ancor prima che giuridicamente, che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato. Per tali ragioni deve escludersi che l'indivisibilità possa operare con riferimento a effetti del giudicato diversi da quelli caducanti e, quindi, per gli effetti conformativi, ordinatori, additivi o di accertamento della fondatezza della pretesa azionata, che operano solo nei confronti delle parti del giudizio.

3. L'annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l'inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l'assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l'accesso in graduatoria da parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all'inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti.

4. Ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l'inserimento nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l'atto con cui la loro domanda è stata respinta, è preclusa l'impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l'aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell'effetto lesivo consistente nell'esclusione dalle graduatorie.

5. Il termine per impugnare il provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi e non assume alcun rilievo, al fine di differire il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale, l'erroneo convincimento soggettivo dell'infondatezza della propria pretesa. Deve, pertanto, escludersi, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente "esaurimento" del relativo rapporto giuridico.

6. Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. L'istituto del c.d. prospective overruling (che limita la retroattività dell'interpretazione giurisprudenziale) non può invocarsi per giustificare la perdurante applicazione di un orientamento interpretativo non espressione di un diritto vivente, perché sviluppatosi in un arco temporale di pochi mesi e perché fondato su premesse processuali e conclusioni sostanziali che presentano profili di contrarietà a consolidati indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, specie quando l'irretroattività della nuova esegesi avrebbe l'effetto di sacrificare la legittima aspettativa di un'amplia platea di soggetti controinteressati, producendo così effetti in danno degli stessi. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per modulare in maniera non retroattiva l'efficacia temporale dei principi di diritto enunciati dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2017

 

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