Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Difesa personale dell'avvocato nel processo civile, liquidazione compenso e notifica sentenza

Imagoeconomica_681105

Inquadramento normativo: Art. 86 c.p.c.

La difesa personale dell'avvocato: «La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore». In buona sostanza, la difesa personale, in questi casi:

  • presuppone che la parte che si costituisce, senza l'ausilio di un difensore, è a sua volta, avvocato;
  • suppone che detta parte dichiari di volersi avvalere della facoltà di difendersi personalmente all'atto della costituzione in giudizio, «ovvero quanto meno che dichiari di avere la qualità richiesta per lo svolgimento personale dell'attività processuale» (Cass., n. 5898/1978, richiamata da Cass. civ., n. 1518/2019).

La difesa personale e la liquidazione delle spese processuali: La parte, avvocato, che si difende personalmente deve specificare a che titolo partecipa al giudizio. E ciò considerazione del fatto che «mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di se medesimo [..], ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri professionali» (Cass., n. 12680/2004, richiamata da Cass. civ., n. 1518/2018). 

In buona sostanza, la difesa personale non influisce sulla natura professionale dell'attività svolta dall'avvocato in proprio favore. Ne consegue che il giudice liquiderà le spese secondo le regole della soccombenza e in base ai parametri previsti per le prestazioni svolte dal difensore di se medesimo (Cass., n. 2193/08, richiamata da Cass. civ., n. 4698/2019).

La difesa personale, l'amministratore di sostegno e il curatore: Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia stato conferito a un avvocato, questi potrà essere autorizzato a stare in giudizio personalmente […] (Cass. civ., n. 6518/2019). Anche il curatore che è avvocato può stare in giudizio senza il ministero di un altro collega e ciò in considerazione del fatto che vi è possibilità di cumulare le qualifiche, senza necessità di formale conferimento dell'incarico (Cass. nn. 14216/2010; 12416/2010; 12348/2002; 8738/2001; 2608/1964; 2489/1962, richiamate da Cass. civ., n. 9/2019).

La difesa personale e l'amministratore del condominio: «L'amministratore del condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio. La legittimazione passiva dell'amministratore del condominio riveste una portata generale e non vi è bisogno di alcuna autorizzazione da parte dell'assemblea e all'uopo è irrilevante sia la mancanza ab inizio di una delibera assembleare diretta ad autorizzare la costituzione in giudizio dell'amministratore, sia l'invalidità di una eventuale delibera in tal senso. Ne consegue che l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione assembleare, può provvedere al conferimento della procura alle liti al difensore e se egli riveste la qualità di avvocato, può stare in giudizio personalmente [...]» (Tribunale Bari, sentenza del 27 maggio 2008).

La difesa personale e la notifica della sentenza: Ove la parte, avvocato, si sia difesa personalmente, la notifica della sentenza eseguita alla stessa personalmente è valida ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione. 

E tanto in quanto, in queste ipotesi, la parte:

  • riveste la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito;
  • non si è avvalsa del ministero di altro procuratore.

La validità della notifica a detto scopo resta ferma anche se la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto (Cass.,n. 13536/2011, richiamata da Cass. civ., n. 18053 /2017).

La difesa personale nei giudizi disciplinari: «In materia disciplinare, […] non tutti gli incolpati possono difendersi da soli davanti al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite civili della Suprema Corte, in quanto seppure non sia necessaria l'iscrizione nell'albo speciale dei cassazionisti, occorre almeno quella nell'albo degli avvocati, dato che in mancanza di quest'ultima non si può avere quello ius postulandi che invece è indispensabile per stare in giudizio di persona (Cass. nn. 7399/1998, 528/2000, 3598/2003, 19358/2003, richiamate da Cass. civ. Sez. Unite, n. 23022/2011). 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Coronavirus: quali accorgimenti deve adottare il d...
Emergenza Covid: cosa ci aspetta

Cerca nel sito