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Difensore d’ufficio, SC: “Lo Stato deve liquidare anche le spese legate alle procedure di recupero del compenso”.

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 Con l'ordinanza n. 24522 dello scorso 10 settembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto di un difensore d'ufficio di ottenere la liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari e delle spese correlate alle procedure invano esperite ai fini del recupero nei confronti dell'assistito del credito al compenso.

Si è difatti specificato che "il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, un legale veniva nominato difensore d'ufficio di un uomo imputato in un procedimento penale instaurato innanzi al Tribunale di Ferrara.

Assolto l'incarico, l'avvocato, esperite invano le procedure, pure esecutive, volte al recupero del suo credito al compenso, domandava ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 la liquidazione delle spettanze a lui dovute ed il rimborso delle spese anticipate.

 Il Tribunale, nel liquidare i compensi maturati per l'attività svolta dal legale, escludeva le somme richieste a titolo di spese, diritti e onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.

Contro la decisione proponeva opposizione l'avvocato, evidenziando come il difensore nominato d'ufficio non si dovesse accollare neanche gli oneri economici di una attività prevista per legge.

Il Tribunale di Ferrara rigettava l'opposizione sul presupposto che nulla era dovuto all'opponente a titolo di compensi e di rimborso delle spese sostenute con riferimento alle iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero del credito al compenso.

Il legale, ricorrendo in Cassazione, censurava l'illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, nonché dell'art. 15 comma 5 del d.lgs. n. 150/2011.

A tal fine deduceva come, in adesione di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa violata, il difensore d'ufficio, in quanto esercente un munus publicum, non poteva accollarsi gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente l'erario avrebbe dovuto farsi carico.

 La Cassazione condivide le doglianze del ricorrente.

In punto di diritto, la Corte evidenzia che il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come il giudice dell'opposizione ha errato nel ritenere che il difensore non avesse diritto alla liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari e delle spese correlate alle procedure invano esperite ai fini del recupero nei confronti dell'assistito del credito al compenso.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di lite.

 

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