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Il decesso dell'avvocato e lo stato di bisogno dei familiari a carico
Gli avvocati svolgono una professione libera, i cui compensi sono il frutto di un loro costante e duro lavoro. Nessun datore di lavoro, nessuna retribuzione mensile. Cosa succede nel caso in cui questi professionisti passano a miglior vita, lasciando familiari che sino a quel momento erano a loro carico?
In quest'ipotesi, è prevista una prestazione [1], erogata dalla Cassa forense, a favore dei familiari superstiti [2].
Tale prestazione :
Requisiti e presupposti per ottenere la prestazione
I beneficiari di tale tipo di assistenza sono:
Per usufruire di tale tipo di prestazione, occorre che, in presenza di un ISEE non superiore a euro 30 mila, i soggetti innanzi indicati versino in una situazione di difficoltà economica causata da un evento non prevedibile e non imputabile un comportamento volontario.
La domanda, presentata compilando un modulo ad hoc, può essere inoltrata alla Cassa forense anche per il tramite del Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, e deve essere corredata di tutta la documentazione giustificativa.
L'ente previdenziale decide entro 90 giorni decorrenti:
Ove sussistano tutti i requisiti, la Cassa forense accoglierà la domanda. In quest'ipotesi erogherà un prestazione di importo non superiore alla pensione minima erogata nell'anno precedente. La prestazione in questione potrà essere reiterata una sola volta e in presenza di più richiedenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, il suo ammontare potrà essere aumentato del 20% per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente.
La prestazione in favore dei familiari superstiti nella giurisprudenza
È stato ritenuto che:
Note
[1] Art. 17, Legge n. 141/1992:
«1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:
a) iscritti alla Cassa;
b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli10 e 11 Legge n. 576/1980, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;
c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;
d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 c.c.
2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.
1) il coniuge;
2) i figli anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.