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DDL professioni sanitarie è legge. Parla il sen. Lumia: "Iniziato nuovo cammino". Cosa cambia su responsabilità medici.

Il disegno di legge di riordino delle professioni sanitarie è legge. Il Parlamento ha finalmente raggiunto un altro grande obbiettivo atteso da almeno trent´anni. Ieri è stato approvato definitivamente, in terza lettura, alla Camera dei Deputati il testo in materia di "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" .
Si tratta, naturalmente, di una materia complessa perchè è in gioco innanzitutto il diritto alla salute, ma anche la possibilità per gli operatori sanitari di poter svolgere il proprio lavoro in modo sereno, senza dover perder tempo in cause civili e penali che ormai fioccano continuamente. Con la legge approvata è stato trovato un buon equilibrio tra la tutela i cittadini, da un lato, e la responsabilità di coloro che esercitano la professione sanitaria, sia medica che infermieristica, dall´altro.
La medicina difensiva che ha scatenato il conflitto tra questi due interessi ha raggiunto numeri impressionanti sia in termini di costi, si parla di miliardi di euro, ma anche di danni indiretti a scapito degli stessi pazienti.
Abbiamo sentito, in proposito, il sen. Giuseppe Lumia (PD), capogruppo in Commissione Giustizia e Relatore di questa proposta adesso divenuta legge.
"Inizia" - ha detto Lumia - "un nuovo cammino dove le norme sono limpide, così anche le responsabilità e le funzioni. Adesso bisogna far in modo che la legge venga conosciuta e ben applicata, cosa non sempre facile nel nostro Paese".
"Ha fatto molto discutere" - sono ancora parole di Lumia - "il tema della responsabilità civile e penale dei medici. Si è sempre oscillato su due estremi, entrambi sbagliati. Da una parte una sorta di immunità, per cui la professione medica non risponde nè del dolo nè della colpa. Una sorta di impunità per chi esercita la professione e una scarsa tutela del diritto alla salute dei cittadini. Dall´altra parte la deriva odierna di un´aggressione senza precedenti, al punto da pensare che quando non si riesce a guarire è sempre colpa degli operatori sanitari. Questa seconda deriva ha scatenato interessi speculativi e ha costretto gli operatori sanitari a difendersi con tutta una serie di interventi medici definiti "difensivi", che hanno fatto aumentare i costi senza dare risultati veri nella prevenzione e cura degli ammalati".
"Abbiamo trovato una soluzione equilibrata per mantenere in piedi un buon raccordo tra il diritto alla salute e la responsabilità di chi è chiamato a curare i pazienti, senza subire il condizionamento di un possibile ricorso ai tribunali. Oggi il medico può operare le proprie scelte in modo più libero e responsabile, alla luce delle linee guida e delle buone pratiche maturate. Di questo problema mi sono occupato in Commissione Giustizia, che ha cooperato con la Commissione Sanità per giungere alla definizione di un testo in grado di far fare a tutti un passo in avanti nella tutela del diritto alla salute e nella possibilità di garantire una professionalità che non va burocratizzata o svilita".
Cosa cambia in tema di responsabilità dei medici
Ecco le principali innovazioni:
- Rc Professionale obbligatoria per medici e strutture del Ssn. L´articolo 10 della nuova normativa ribadisce l´obbligatorietà di una copertura Rc professionale per i medici, secondo quanto già avviato dalla riforma delle professioni che dal 2012 ha progressivamente esteso l´obbligo a tutti i liberi professionisti iscritti a un albo, a eccezione dei giornalisti. Nello stesso articolo viene inoltre sottolineato l´obbligo di assicurarsi per tutte le aziende legate al Ssn, incluse le strutture e gli enti privati che operano in regime autonomo o di accreditamento.
- Ridimensionata la responsabilità del medico. Con l´obiettivo dichiarato di limitare i casi di medicina difensiva, nell´interesse generale del medico e del paziente, il disegno di legge modifica il concetto di responsabilità civile del professionista. Resta infatti da una parte invariata la responsabilità civile della struttura sanitaria, chiamata a rispondere, anche tramite l´assicurazione obbligatoria, dei danni causati al paziente e a dimostrare che non si sia verificato un caso di malasanità, mentre la responsabilità del medico operante viene ridimensionata. L´articolo 7 specifica infatti che è la struttura sanitaria a rispondere delle condotte dolose o colpose del professionista che opera al suo interno, anche se non in qualità di dipendente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
- Responsabilità penale. Il ddl Gelli alleggerisce la responsabilità penale del medico, che dovrà rispondere di omicidio colposo o lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave, ossia in caso si dimostri abbia agito contro le linee guida stabilite dall´Istituto superiore di sanità e le buone pratiche clinico-assistenziali. Per abbreviare i tempi di risoluzione delle controversie viene introdotto l´obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di proporre in tribunale un caso di responsabilità medica. Chi ha subito un danno può procedere alla richiesta di indennizzo diretto sia presso l´ente ospedaliero che presso il medico o in ultimo direttamente presso la compagnia assicuratrice della struttura o del professionista.
- Il disegno di legge promuove l´introduzione di un Fondo di Garanzia che intervenga nel risarcimento dei pazienti in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice.

 

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