Una ordinanza rivoluzionaria: non potrebbe definirsi se non così quella emessa dalla Corte di Appello di Trento il 28 febbraio 2017, con cui, dal convincimento del Collegio trentino secondo cui la c.d. "volontà di cura" prevale sul legame biologico, sono derivate conseguenze di grande impatto giuridico, ma anche culturale in ordine al caso deciso.
Questa decisione di portata storica affonda le proprie radici nella legislazione americana che riconosce questa tipologia di vincolo legato prevalentemente alla cosciente volontà dei genitori omosessuali di prendersi cura dei nascituri a prescindere, pertanto, da un effettivo legame biologico-genetico.
Uno status che, con la decisiva ordinanza in commento, quanto meno fino ad un pronunciamento della Cassazione, è stato riconosciuto in Italia ad una coppia omosessuale che aveva deciso di adottare due gemelli frutto di GPA ossia di gestazione per altri (cosiddetto utero in affitto).
Centrale, nel giudizio della Corte, il principio di responsabilità genitoriale inteso come volontà di accudire il nascituro a prescindere da legami "naturali".
Il pronunciamento della Corte trentina
L´ordinanza, sulla base dei principi sopra descritti, ha riconosciuto come efficace giuridicamente "il provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico". Nell´ordinanza della Corte d´Appello di Trento si stabilisce un "principio importantissimo", ha sostenuto ai media il direttore di "Articolo 29", Marco Gattuso, e cioè "l´assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all´estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell´ambito di un progetto di genitorialità condivisa". Si tratta di "una pronuncia di assoluta rilevanza", aggiunge Gattuso ai microfoni di Rai news "in quanto "per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell´atto di nascita straniero recante l´indicazione di due genitori dello stesso sesso". Secondo la Corte, "l´insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all´opposto deve essere considerata l´importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell´ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell´istituto dell´adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite". La pronuncia della Corte d´appello di Trento ha attribuito efficacia in Italia alla decisione della Corte superiore di giustizia del Canada, rilevando "l´illegittimità del rifiuto dell´ufficiale di stato civile di un comune trentino di aggiungere il secondo padre all´atto di nascita".
L´ufficiale di stato civile aveva invece respinto la richiesta di trascrizione ritenendo contrario all´ordine pubblico il provvedimento emesso in Canada, affermando che in base alla normativa vigente i genitori devono essere necessariamente di sesso diverso.