E´ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 16 febbraio 2018 la legge n. 4 dell´11 gennaio 2018 che prevede una serie di disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.
Si tratta di norme che modificano il codice civile(art. 463 bis) il codice penale ( art.577) e di procedura penale (artt. 316 e 539).
Nel concreto la nuova legge considera orfani per crimini domestici i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti di un genitore rimasto vittima di un omicidio ad opera dell´altro coniuge anche se legalmente separato o divorziato o commesso dall´altra parte in una unione civile o dalla persona che era stata legata sentimentalmente con la vittima. Come si intuisce il legislatore si è voluto fare carico del dramma che i figli spesso devono subire nei sempre più numerosi casi di femminicidio o comunque di atti di violenza estrema che si verificano all´interno delle mura domestiche.
Le novità riguardano il gratuito patrocinio che per questi soggetti viene concesso anche in deroga ai limiti reddituali.
In tema di sequestro conservativo dei beni si prevede che il Pubblico Ministero, possa disporre il sequestro conservativo dell´imputato a garanzia del futuro risarcimento dei danni in favore dei figli parti offese del reato.
In questi casi è stato pure previsto che il giudice disponga anche d´ufficio l´assegnazione di una provvisionale in favore dei figli nella misura non inferiore al 50 perr cento.
E´ stata introdotta una misura della sospensione dalla successione per indegnità del reo o dell´indagato fino a conclusione del procedimento , cosi come viene disposta la sospensione del diritto dell´ imputato alla pensione di reversibilità della vittima, che viene trasferita ai figli, e la decadenza, in caso di condanna, dall´eventuale assegnazione dell´alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Infine in materia di affidamento dei minori orfani, nel caso in cui siano riscontrate oggettive condizioni di incompatibilità di ambiente familiare causate dal crimine domestico, è prevista la possibilità che il tribunale faccia ricorso all´istituto dell´affido con particolare attenzione e cura di privilegiare la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado e se vi sono fratelli o sorelle, dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la continuità affettiva con gli stessi.
Si allega testo della legge
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