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Con l'approssimarsi della "stagione" dichiarativa e, con il continuo aumento degli sfratti per morosità, si vuole fare chiarezza su un credito d'imposta spettante al locatore che non percepisce il canone contrattualizzato.
Il sistema di tassazione dei redditi fondiari previsti dal Tuir prevede l'imponibilità dei canoni di locazione, indipendentemente dall'effettiva percezione da parte del locatore.
La regola è quindi quella della rilevanza reddituale dei proventi derivanti dalla locazione dell'immobile, senza tenere conto dell'effettivo e tempestivo pagamento dei canoni da parte del conduttore. Si applica sostanzialmente il principio di competenza.
Tuttavia L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
La determinazione del credito d'imposta spettante è data dalla differenza delle imposte pagate relativamente ai canoni non percepiti, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi e, la rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca".
Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione dello sfratto.
In dichiarazione tale credito viene indicato:
- nel Mod. 730, Quadro G, Sezione I, Rigo G2;
- nel Mod. Redditi PF, Quadro CR, Rigo CR8.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.
Sia per il credito di imposta che per la presentazione dell'istanza di rimorso vige in capo al contribuente il termine prescrizionale decennale.
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