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Controversie conseguenziali alla gara pubblica: escluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato

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Sussiste una competenza funzionale e inderogabile dei Tribunali amministrativi regionali in materia di procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, comprensiva anche delle controversie conseguenziali alla gara ed attinenti all'esecuzione dell'affidamento in senso stretto […]. Con l'ovvia conseguenza che in tali casi non è ammissibile la proposizione del rimedio straordinario del ricorso al Capo dello Stato.

Questo ha statuito la Corte di Cassazione con sentenza n. 18491del 30 giugno 2021.

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

La ricorrente, concessionaria della costruzione e gestione del traforo, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per impugnare il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui sono state approvate solo alcune voci di una perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla stessa ricorrente. Con decreto del Presidente della Repubblica, conforme al parere del Consiglio di Stato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la controversia in esame è stata ritenuta avente ad oggetto un provvedimento emesso nell'esercizio di un potere amministrativo autorizzatorio che, inserendosi nel rapporto di concessione, ha i suoi riflessi sul contratto di appalto e come tale di competenza esclusiva del giudice amministrativo, con esclusione dell''esperimento del rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La ricorrente lamenta l'illegittimità del decreto del Presidente della Repubblica in quanto, la controversia, a suo dire, è del tutto estranea al novero alle procedure di affidamento, rientrando nell'ambito della fase esecutiva della concessione. 

 Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

Secondo il parere del Consiglio di Stato, su cui si fonda il decreto del Presidente della Repubblica impugnato, nel caso di specie, rilevano due distinti rapporti giuridici: quello corrente tra la ricorrente concessionaria e l'Amministrazione concedente, disciplinato dalla Convenzione di concessione, l'altro corrente con l'impresa appaltatrice, disciplinato dal contratto di appalto e dal Codice dei contratti pubblici. La controversia in esame ha ad oggetto il provvedimento con cui l'Amministrazione concedente non ha approvato alcune voci di una perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla concessionaria. Con tale provvedimento, ad avviso del Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha esercitato un potere amministrativo autorizzatorio che si inserisce nel rapporto di concessione, ma proietta i suoi riflessi sul contratto di appalto. Da questo discende il fatto che la controversia rientra nell'ambito della materia di concessione di pubblico servizio, per la quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a., con conseguente operatività dell'art. 120, comma 1, del medesimo c.p.a. In forza di tale ultima disposizione, è escluso per le fattispecie ivi contemplate — pur rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo - l'esperimento del rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

In buona sostanza l'art. 120 su citato prevede una competenza funzionale dei Tribunali amministrativi regionali in materia di procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, comprensiva anche delle controversie conseguenziali alla gara ed attinenti all'esecuzione dell'affidamento in senso stretto, quale, nella specie, quella relativa all'approvazione di una perizia di variante. Secondo tale interpretazione, la variante, pur inserendosi nella fase di esecuzione del contratto, è subordinata a un procedimento autorizzatorio di natura non privatistica ma autoritativa, che incide direttamente sulla procedura pubblicistica di affidamento. Con l'ovvia conseguenza che tutte le contestazioni relative alla stessa, quale appunto il diniego di autorizzazione, finiscono per essere di competenza esclusiva del giudice amministrativo (Cons Stato, Ad plen. 13 luglio 2016, n. 22), con inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tali argomentazioni sarebbero sufficienti a ritenere condivisibile il parere del Consiglio di Stato relativamente alla questione dell'inammissibilità dell'impugnazione presentata dalla ricorrente. Tuttavia, a ciò deve aggiungersi che le doglianze di quest'ultima vertono su un cattivo esercizio della giurisdizione attinente all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo. Tale doglianza, ad avviso della Suprema Corte di Cassazione, non può costituire un motivo deducibile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. (arg. da Cass. Sez. U, 05/06/2006, n. 13176).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso. 

 

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