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Consulta: decreto liquidazione compenso ausiliario appellabile entro 30 giorni

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 106/2016, emessa in esito alla Camera di Consiglio del 6/4/2016 e depositata il 12/5/2016.
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, in sede di ricorso per cassazione, proposto dalla creditrice espropriante avverso il provvedimento (del Tribunale di Como), con il quale
la sua opposizione al decreto di liquidazione del compenso all´ausiliario del giudice, era stata dichiarata inammissibile per inosservanza del termine perentorio (di «venti giorni dalla avvenuta
comunicazione») di cui all´art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte di Cassazione aveva sollevato, con ordinanza, questione di legittimità costituzionale dell´art. 34, comma 17, e dell´art. 15, comma 2 del decreto legislativo 1/9/2011 n. 150, nella parte in cui veniva abrogato il periodo contenuto comma 1 dell´art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione").
Secondo la Corte rimettente, la normativa avrebbe violato l´art. 76 della Costituzione in quanto la soppressione del termine previsto per proporre opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia «eccede(va) certamente dall´ambito della delega, contrstando comunque con l´art. 3 Costituzione, dando luogo ad una ingiustificata diversa disciplina della fattispecie
della liquidazione dell´ausiliario del giudice rispetto ad ogni altra ipotesi di provvedimento inaudita altera parte (per la cui adozione era (ed è) previsto il termine di decadenza; ma anche con
l´art. 24, in quanto il provvedimento di liquidazione dell´ausiliario del giudice, sarebbe risultato ricorribile sine die.
In un altro procedimento di opposizione a decreto di liquidazione del compenso spettante ad un ausiliario del giudice, similari sospetti erano stati avanzati anche dal Tribunale di Bergamo.
La Consulta, affrontando congiuntamente le due questioni ed i rispettivi profili di diritto, ha innanzitutto ritenuto che le questioni, così sollevate, muovessero dalla premessa che – in conseguenza dell´intervenuta sostituzione dell´art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell´art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del 2011 – l´opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all´ausiliario del giudice fosse proponibile "sine die" restando perciò soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, «irragionevolmente eccessivo».
La Corte Costituzionale ha però concluso per l´infondatezza delle questioni, in quanto "Una tale premessa evidenzia una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento".
Infatti, in attuazione della delega di cui al comma 1 dell´art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato, con il d.lgs. n. 150/2011, aveva "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: il rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. Quanto al terzo, facendo riferimento alla disciplina introdotta dall´art. 51 della medesima legge di delega: artt. 702-­bis 702-­ter e 702-quater (secondo cui il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato «entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione»).
Quindi, l´art. 15, comma 1, disponendo che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario», presuppone che il decreto di liquidazione del compenso all´ausiliario, opponibile innanzi al capo dell´ufficio cui appartiene quel magistrato – debba considerarsi equiparato all´ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-­quater.
Ne discende, secondo quanto stabilito dalla Consulta, che il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-­quater, deve ritenersi riferito sia all´opposizione al decreto sulle spese di giustizia, sia all´appello contro l´ordinanza in questione.
Questa è dunque la ragione, ha spiegato la Corte, per cui il termine per la proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, ma piuttosto quello di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell´ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
Caduta la premessa che l´opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die, la Corte ha concluso per la totale infondatezza della questione innanzi ad essa dedotta.
Sentenza allegata
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