Il Consiglio di Stato (Sez. III), con decisione del 31/12/2015, n. 5884, ha stabilito che in materia di nuove farmacie, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato pianta organica, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome (D.L. n. 1 del 2012).
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