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Congedo retribuito alle donne vittime di violenza: emanata la circolare Inps

È stata, finalmente, la circolare Inps n°65/2016 sul congedo “retribuito” per le donne vittime di violenza, già previsto dall’art.24 del d.lgs. n.80 del 2015.
L’indennità verrà erogata dall’Inps alla lavoratrici dipendenti del settore privato, vittime di violenza di genere, con esclusione delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.
Per usufruire del congedo retribuito, occorre essere in possesso di un regolare contratto di lavoro dipendente ed essere inserite in percorsi certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o da case di accoglienza.
Si può richiedere il congedo dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni, tale richiesta deve essere avanzata entro i tre anni dalla data di inizio del percorso certificato.
Il congedo sarà fruibile sia in modalità giornaliera che oraria, secondo quanto disciplinato dai contratti collettivi.
Le giornate di congedo saranno retribuite con indennità giornaliere pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Le domande per il riconoscimento di tale indennità dovranno essere presentate in modalità cartacea su apposita modulistica, che sarà disponibile a breve sul sito Inps.
Per ulteriori approfondimenti si può consultare il link allegato.

 

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