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Conflittualità tra adulti e strumentalizzazione dei minori. La Corte pone limiti alla frequentazione dei figli con la nuova compagna.

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 Accade molto spesso purtroppo che la conflittualità tra ex coniugi coinvolga anche i figli, vittime dei litigi e delle ritorsioni tra adulti.

Un caso che si è verificato di recente ha portato alla pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta con l'ordinanza n. 2001/2023 con cui si respinge il ricorso di un padre confermando la decisione della Corte di Appello che aveva posto limiti alla frequentazione dei figli con la nuova compagna del genitore, in considerazione di quanto emerso dalla disamina della vicenda.

La madre dei minori, aveva agito in giudizio per chiedere la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori , in quanto dopo la separazione l'ex marito aveva intrapreso una nuova convivenza e secondo la donna i figli vivevano uno stato di malessere, tanto che la madre si rivolgeva ad uno specialista per il necessario supporto psicologico.

Tra l'altro anche la compagna dell'ex marito aveva due figli introdotti da subito nel nuovo nucleo familiare, ed evidentemente il conflitto in atto tra gli adulti che coinvolgeva molto i minori, li aveva anche destabilizzati.

Il padre dei bambini, nell'opporsi alle richieste della donna, fa presente a sua volta che il nuovo convivente dalla ex moglie era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti, nega la nuova convivenza e chiede quindi che venga inibito ai figli di frequentare quest'uomo fino alla definizione del procedimento penale.

Chiede inoltre un ampliamento dei tempi di frequentazione e di permanenza dei bambini presso di sé, con previsione del pernottamento nella domenica del week-end di sua competenza.

Viene svolta una consulenza tecnica d'ufficio a seguito della quale viene deciso di mantenere il collocamento prevalente presso la madre e disposti alcuni cambiamenti alla frequentazione con il padre.

Si decide difatti, che la frequentazione con la nuova compagna debba essere di un pomeriggio alla settimana e in presenza del genitore.

Decisione che il padre però non accetta, tanto che presenta reclamo alla Corte di Appello di Torino, chiedendo l'ampliamento del proprio diritto di visita. Da parte sua la madre resiste in giudizio chiedendo il rigetto delle richieste avanzate dall'uomo. Acquisita la relazione dei servizi sociali, ritenuta superflua una ulteriore CTU e l'ascolto dei minori la Corte modifica quanto disposto in precedenza, invitando la madre a non ospitare e frequentare il nuovo compagno quando ci sono i bambini.

Decisione che ancora una volta viene impugnata dal padre dei minori con ricorso che viene rigettato dalla Cassazione.

La sentenza difatti evidenzia la patologia del rapporto tra il padre e la compagna, negativo per i minori,  strumentalizzati e troppo spesso coinvolti nelle questioni degli adulti.

Orbene, ma quale è l'orientamento dei Giudici di legittimità?

Normalmente non sussiste alcun divieto per il nuovo partner di trascorrere del tempo con i figli della ex coppia.

Nel momento in cui viene meno il vincolo coniugale i figli hanno il pieno diritto di partecipare alla vita quotidiana del singolo genitore e tale diritto comprende anche la possibilità di coinvolgere il figlio nella nuova relazione sentimentale (Cass. Civ., n. 283/2009).

La migliore letteratura psicologica ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni corrisponde al benessere del figlio, ove i genitori abbiano cura e premura di far comprendere loro che le nuove figure affettive non si sostituiscono in alcun modo a quelle genitoriali (Tribunale di Milano, sez. IX, ord. 23/03/2013).

Nonostante questo, su ricorso dell'ex coniuge, il genitore potrebbe essere obbligato, a seguito di un provvedimento giudiziario, ad intraprendere e coltivare la nuova relazione in maniera graduale, al fine di permettere ai figli di recepire serenamente la nuova presenza all'interno della famiglia.

Infatti, nel supremo interesse del minore, il giudice ha facoltà di statuire in merito alla frequentazione con il nuovo partner, a tutela dei minori favorendo e suggerendo degli incontri tra il nuovo compagno del genitore e la prole con l'obiettivo di introdurre la figura ed evitare disagi.

Il codice civile all'art. 337 ter afferma che" il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa…".

Ciò comporta che, secondo la Suprema Corte di Cassazione nonostante si debba riconoscere all'Autorità Giudiziaria ampia libertà in materia di affidamento dei figli occorre pur sempre un rigoroso controllo e valutazione ponderata su tutte quelle restrizioni, in riferimento al diritto di visita, che rischiano di alterare le relazioni familiari e mettere fine al rapporto genitore-figlio.

Ecco perché come accaduto nel caso esaminato all'inizio di questa disamina, eventuali provvedimenti che stabiliscano limiti o divieti di frequentazione devono essere valutati dal Giudice in relazione al singolo caso.

L'accertamento in sede giudiziaria, al fine di impedire la frequentazione con il figlio, deve dare prova che tale rapporto risulti deleterio per il minore, che comprometta il suo benessere.

In ogni caso l'auspicio è che sia sempre il buon senso a prevalere e che al di là di qualsivoglia regola o sanzione, siano i genitori e comprendere che una buona comunicazione rispettosa dei tempi anche del proprio figlio è fondamentale per una rielaborazione consapevole e corretta delle nuove relazioni esistenti all'interno del nucleo familiare.

 

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