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Condono edilizio. Decorso del tempo e integrazioni documentali: presupposti imprenscindibili del silenzio-assenso

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Con sentenza n.11095 dell'8/08/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha precisato il presupposti imprenscindibili per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono ed ha affermato l'obbligo della P.A. di esaminare l'istanza di condono nonché tutta la documentazione integrativa.

(fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Tar.

I fatti di causa

La ricorrente ha adito il Tar chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune sulla domanda di condono edilizio presentata con istanza ai sensi dell'art.39 comma 4 L. n.724/1994 e nonostante le diffide della stessa ricorrente dirette ad ottenere dall'amministrazione l'accertamento dell'intervenuto silenzio-assenso.

A parere della ricorrente il procedimento di condono edilizio si è perfezionato per silentium dal momento che la medesima ha presentato tutte le integrazioni documentali necessarie all'accoglimento della pratica di condono richieste dall'amministrazione comunale.

Pertanto secondo la ricorrente l'inerzia del Comune sarebbe illegittima per violazione degli obblighi di cui all'art.2 L. n.241/90.

Il Comune, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e la causa è passata in decisione. 

 La decisione del Tar

I giudici amministrativi hanno innanzitutto ricordato quali sono i presupposti che costituiscono condizioni imprescindibili per la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio-assenso, vale a dire:

  • il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza l'intervenuta risposta dall'Amministrazione, nonché
  • la contestuale presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, con la conseguenza che «in caso di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata a suo corredo, il termine per il maturarsi del silenzio assenso decorre dal momento in cui tali carenze sono state eliminate ad opera della parte interessata» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, n.11834/2021; T.A.R. Campania Napoli, sez. II n.4983/2019).

Inoltre a norma dell'art.2 comma 1 L. n.241/90 "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso", mentre l'art.39 L. n. 724/94, disciplina l'obbligo di integrazione documentale alla domanda di condono.

Da tali norme discende che "la P.A. è obbligata ad esaminare l'istanza della ricorrente nonché tutta la documentazione integrativa da quest'ultima presentata, così da definire il relativo procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, di accoglimento ovvero di rigetto della richiesta di condono, ovvero, in alternativa, previa valutazione circa l'eventuale sussistenza dei relativi presupposti, mediante il rilascio di una attestazione relativa all'intervenuto perfezionamento della fattispecie tacita del cd. silenzio-assenso, con indicazione della relativa data."

 Nel caso di specie il Tar ha rilevato che dagli atti di causa risulta che la domanda di condono edilizio, presentata nel 1995 ai sensi dell'art.39, comma 4, L. n.724/1994, non era completa e che, su espressa richiesta dell'amministrazione comunale, l'interessata ha effettuato plurime integrazioni documentali, da ultimo nel 2011 ovvero a distanza di ben 16 anni dalla presentazione dell'istanza e ciononostante il Comune non ha provveduto con provvedimento espresso, né ha dato atto del silenzio-assenso su diffida della ricorrente.

Conseguentemente il Tar ha ritenuto fondato il ricorso ed ha ordinato al Comune provvedere sulla domanda di condono entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il Comune dovrà, quindi:

  • definire la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato (di accoglimento ovvero di rigetto dell'istanza);
  • in alternativa, 1) provvedere, previa valutazione dell'eventuale sussistenza dei relativi presupposti, al rilascio di una attestazione relativa all'intervenuto perfezionamento della fattispecie tacita del cd. silenzio-assenso, con indicazione della relativa data di decorrenza; 2) a definire il procedimento mediante l'adozione di un motivato provvedimento di diniego del condono, qualora la P.A. ravvisi l'insussistenza dei presupposti del silenzio-assenso.

Il Tribunale amministrativo per il Lazio ha altresì, condannato la P.A. al pagamento delle spese in favore della ricorrente ed ha riservato la nomina, ad istanza della parte interessata, di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente, in caso di persistente inerzia ex art. 117 comma 3 c.p.a.

 

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