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Condominio: tabelle millesimali extracontrattuali non possono derogare ai criteri di legge

Lo ha stabilito la Corte di appello di Palermo, Sezione II Civile, con Sentenza 7/1/2016.
Pronunciandosi su una complessa questione di diritto condominiale, la Corte territoriale palermitana ha rigettato l´appello, sottolineando che il Tribunale, richiamando la consolidata distinzione tra tabelle contrattuali e non contrattuali, aveva correttamente chiarito che solo le prime possono derogare ai criteri di legge in tema di riparto delle spese condominiali, e che i criteri di riparto delle spese invocati dal F., avendo carattere non regolamentare, non potevano derogare ai criteri di riparto sanciti dalla legge, cioè la proporzionalità al valore di ciascuna proprietà (1123 c.c.) e l´espressione in millesimi (68 disp. att. c.c.).
Non essendo stati tali assunti del primo Giudice, confutati dall´appellante, l´appello è stato quindi rigettato.
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, II Sezione Civile, costituita dai signori:

1)Dott.ANTONIO NOVARA - Presidente

2)Dott.DANIELA PELLINGRA - Consigliere

3)Dott.VIRGINIA MARLETTA - Consigliere

dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2370/2009 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell´udienza collegiale del 24/07/2015 e promossa in questo grado

DA

(...)´ (...), nato a (...) il (...) C.F. (...), elettivamente domiciliato in Palermo Via (...) presso lo studio dell´avv. Dario Greco, dal quale e rappresentato e difeso per procura a margine dell´atto di citazione in appello.

APPELLANTE

CONTRO

T.C., nato a P. il (...) C.F. (...);

F.L., nato a P. il (...) C.F. (...);

F.G., nata a P. il (...) C.F. (...);

F.P., nato a P. il (...) C.F. (...);

T.L., nata a C. S. (P.) il (...) C.F. (...);

T.A.,

D.M.S.,

G.G.,

G.M.,

G.F.,

O.O.,

A.I.,

T.E.,

C.G.

M.V.,

L.D.S.M.,

L.D.S.T.,

APPELLATI CONTUMACI

E

F.L., nato a P. il (...) C.F. (...);

R.R., nato a P. il (...) C.F. (...);

R.L., nata a R. il (...) C.F. (...);

D.M.L., nato a B.M. (P.) il (...) C.F. (...), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e d´intervento dall´Avv. Antonino Ruffino, presso il cui studio in Palermo in Via Villa Heloise n.21, eleggono domicilio.

INTERVENIENTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

C.T. citava avanti al Tribunale di Palermo C. e altri, esponendo di essere usufruttuario di alcuni immobili facenti parte dell´edificio condominiale di via P. n. 36 in P. e che, in assenza di tabelle millesimali, nel Condominio da tempo le spese comuni venivano suddivise secondo criteri soggettivi da F.C.; chiedeva al Tribunale adito, conseguentemente, la formazione delle tabelle millesimali, onde determinare secondo diritto le quote di partecipazione dei singoli condomini alle spese condominiali. Con la successiva memoria ex art. 183 c.p.c., precisando la domanda, chiedeva fosse accertata la nullità della Delib. 3 luglio 1985, laddove l´Assemblea del Condominio aveva fissato i criteri di ripartizione delle spese, in quanto non approvata da tutti gli aventi diritto e mai comunicata agli assenti.

Ritualmente costituitisi, C. F. eccepiva il difetto di legittimazione attiva del T. e l´infondatezza della domanda, rilevando: che l´Assemblea dei condomini aveva, con la Delib. 3 luglio 1985, deciso all´unanimità di ripartire le spese secondo il criterio del numero dei vani di ogni unità immobiliare; che alla delibera aveva partecipato la madre e dante causa dell´attore; che il Condominio aveva applicato tale criterio di ripartizione delle spese, adottandolo per facta concludentia, anche prima della delibera, cioè dalla ricostruzione dell´edificio in epoca post-bellica. L.T. aderiva, di contro, alla domanda.

Intervenivano nel giudizio M. e T.L. di S., quali nudi proprietari degli immobili dei quali il T. era usufruttuario, e venivano successivamente citati, a integrazione del contraddittorio, F.G. vedova Notaro, L.D.M. e altri vedova P. e altri. Di costoro, si costituiva in giudizio solo F.G., che dichiarava di aderire alla domanda.

Con sentenza non definitiva n. 4243 del 28.12.2005, il Tribunale rigettava tutte le eccezioni del F.C., accertando e dichiarando che il Condominio era privo di tabelle millesimali.

Il Tribunale rilevava, in primo luogo, che il T. non aveva chiesto la modifica delle tabelle esistenti, ma l´adozione delle tabelle millesimali, sull´assunto che il Condominio ne fosse sprovvisto, poiché le spese condominiali venivano suddivise tra i condomini in base a criteri non conformi a legge e determinati unilateralmente dal solo F.C., e sull´affermazione che i criteri di ripartizione, di cui alla Delib. 3 luglio 1985 fossero nulli e che la mancata comunicazione della delibera agli assenti impediva ogni approvazione per facta concludentia. Disattendeva, quindi, le difese ed eccezioni del convenuto Foderà, rilevando la mancanza di prova dell´asserita pacifica applicazione dei criteri di riparto basati sul numero dei vani, non avendo il Foderà esibito, non ostante l´ordine di esibizione rivoltogli dal Tribunale, le delibere e i registri condominiali. Rilevava, peraltro, che l´assunto della pacifica applicazione dei criteri controversi di riparto era smentito dalla Delib. 7 febbraio 1985, nella quale l´assemblea aveva preso atto dell´inesistenza di tabelle millesimali e si era proposta adottarle e, altresì, da quanto espresso dall´Assemblea nella riunione del 3.7.1985, laddove, rilevata l´assenza di alcuni condomini,aveva rappresentato la necessità di acquisire il loro consenso all´adozione dei criteri di riparto in discorso, anche tramite la loro sottoscrizione del verbale assembleare, di contro mai acquista.

Il primo Giudice, poi, muovendo dalla distinzione tra tabelle millesimali contrattuali o convenzionali, perveniva alla conclusione che la Delib. 3 luglio 1985, a tutto concedere, andava ricondotta alla categoria delle tabelle c.d. non convenzionali, poiché il convenuto non aveva allegato l´esistenza di un regolamento contrattuale e risultava pacifico tra le parti che la delibera era stata adottata senza la partecipazione o il consenso di tutti i condomini. Ne traeva, quindi, la conseguenza che la delibera non poteva derogare ai criteri di legge in tema di riparto delle spese condominiali e precisava che era irrilevante la partecipazione -a mezzo di un delegato- della dante causa dell´attore ( M.F. ), stante la nullità della delibera e la sua impugnabilità da parte di chiunque senza limiti temporali. Infine, chiariva che le tabelle millesimali devono essere formate e allegate al regolamento condominiale non solo al fine del riparto delle spese condominiali, ma anche ad altri importanti finalità, quali il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell´assemblea condominiale, la manutenzione di scale, lastrici solari, e che la Delib. 3 luglio 1985, costituendo un mero accordo tra alcuni condomini per ripartire le spese ordinarie secondo il criterio dei vani catastali, non era idonea alla introduzione delle tabelle convenzionali millesimali e non escludeva, per conseguenza, il diritto del singolo condomino di chiederne in via giudiziale la formazione.

Rimessa la causa sul ruolo per la determinazione delle tabelle millesimali, con sentenza definitiva n. 3827 del 10.8.2009, il Tribunale applicava al Condominio di via Petrarca n. 36 le tabelle millesimali riportate nella relazione della disposta consulenza d´ufficio.

Avverso entrambe le sentenze, proponeva appello il F.C., al quale resistevano L.F., L.R. e L.D.M., aventi causa a titolo particolare da Titone Claudio, che restava contumace, unitamente a tutti gli altri appellati.

All´udienza del 24.7.2015 la causa veniva posta in decisione.

In primo luogo il F. eccepisce la disintegrità del contraddittorio, per la mancata citazione di W.K.F., comproprietaria di un vano condominiale, a piano terra e, al fine di dimostrarne la fondatezza, richiama alcuni documenti, che asserisce di avere allegato.

L´eccezione non può trovare accoglimento. In primo luogo, i documenti suddetti ( costituiti dagli atti che dovrebbero comprovare la proprietà della K.F. sul vano in oggetto ) non sono stati rinvenuti e non sono neppure elencati nell´indice del fascicolo della stessa parte. In tutti i casi, trattasi di documenti nuovi, e come tali inammissibili ex art. 345 c.p.c., atteso che il F. non allega e prova l´assenza di colpa a suo carico per la mancata produzione in primo grado.

L´appellante eccepisce, altresì, la mancata integrità del contraddittorio nei confronti dell´amministratore del Condominio.

L´eccezione non ha, tuttavia, fondamento, poiché, alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22464 del 22.10.2014, la domanda di formazione ex novo delle tabelle millesimali esorbita dalle attribuzioni dell´amministratore di Condominio, il quale è del tutto privo di legittimazione a intervenire nel giudizio nel quale è, invece, necessaria la presenza di tutti i condomini.

Nel merito, partendo dall´appello avverso la sentenza non definitiva, il F., con il primo motivo, si duole dell´errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, nel ritenere che egli non avrebbe dimostrato la pacifica applicazione, e quindi l´approvazione per facta concludentia, del criterio di riparto fondati sui vani catastali e nel ritenere, inoltre, smentito tale assunto dalla Delib. 7 febbraio 1985, con la quale i condomini avevano dichiarato di prendere atto della mancanza di tabelle ed espresso l´intendimento di procedere alla loro formazione. Secondo l´appellante, di contro, se pure mancavano le tabelle, comunque esistevano dei criteri di riparto condivisi, consolidati, reiteratamente applicati da tutti i condomini, compresi la dante causa del T. e la G., che ha aderito alla domanda del T. ( tanto che l´appellante aveva anche chiesto prova per interpello della G..

Con il secondo motivo, deduce di avere allegato e provato fatti idonei a dimostrare l´avvenuta approvazione e applicazione per facta concludentia dei criteri di riparto di cui si discute. A tale scopo, richiama il decreto del Tribunale del 23.8.1998, che aveva riconosciuto che l´Assemblea aveva adottato all´unanimità il criterio di riparto della spesa sulla base dei vani catastali, e asserisce di aver depositato le notule mensili, redatte dall´amministratore sulla base del criterio di riparto in argomento, sempre pagate dai condomini, oltre al verbale d´assemblea del 3.7.1985. Con il terzo motivo, insiste nell´affermare che la Delib. 3 luglio 1985 è valida e, a tal proposito (richiamando molteplici arresti giurisprudenziali), assume che la mancata partecipazione di tutti i condomini all´assemblea non determina nullità assoluta (rilevabile da chiunque e in qualunque tempo), ma relativa, quindi rilevabile solo dal condomino assente o dissenziente che non vi abbia mai prestato acquiescenza. In tutti i casi, ribadisce, la condotta di tutti i condomini che avevano pagato i contributi condominiali ripartiti sulla base del numero dei vani, implica l´accettazione del criterio stesso per facta concludentia, sicché il T. non avrebbe legittimazione a chiedere la revisione, in quanto approvato anche dalla sua dante causa, presente all´assemblea a mezzo di un delegato. Con il quarto motivo, assume che il criterio della ripartizione millesimale non è obbligatorio, poiché gli artt. 1123 c.c. e 68 disp. att. c.c. ammettono un criterio di riparto diverso in seguito a specifica pattuizione. Con il quinto motivo, infine, evidenzia che il T. - avendo inizialmente dedotto che non vi erano criteri legittimi di riparto delle spese condominiali, ma solo regole imposte dal F.-non ha chiesto la modifica dei criteri di ripartizione delle spese a mente dell´art.. 69 disp. attp c.c., e che la richiesta di accertamento della nullità della Delib. 3 luglio 1985 non era proponibile da parte del T., essendo stata chiesta intempestivamente, solo con la memoria ex art. 183 c.p.c.

L´appello non ha pregio.

Va ricordato, in primo luogo, che il Tribunale, richiamando la consolidata distinzione tra tabelle contrattuali e non contrattuali, ha chiarito che solo le prime possono derogare ai criteri di legge in tema di riparto delle spese condominiali. Non è dato sapere con certezza se l´unico condomino assente alla riunione del 3.7.1985 fosse la G. o anche altri, perché, non avendo il F. ottemperato all´ordine di esibizione, non ha allegato l´elenco dei condomini, il registro delle assemblee condominiali, e tutte le deliberazioni adottate dall´assemblea del Condominio (e nell´indice del fascicolo di parte manca del tutto ogni indicazione di tali documenti). Va notato, a tal proposito, che nella comparsa di risposta in I grado, il F. riconosce che all´assemblea del 3.7.1985 "...alcuni condomini erano assenti".

Manca, dunque, la prova della presenza in assemblea di tutti, i condomini o comunque, di una loro accettazione unanime dei criteri di riparto delle spese in oggetto, così come manca la prova dell´accettazione di tutti per facta concludentia, Sicché, i criteri di riparto delle spese invocati dal F., avendo carattere non regolamentare, non possono derogare ai criteri di riparto sanciti dalla legge, cioè la proporzionalità al valore di ciascuna proprietà (1123 c.c.) e l´espressione in millesimi (68 disp. att. c.c.). Tale condivisibile assunto del primo Giudice, quindi, non viene in alcun modo confutato dall´appellante; peraltro, contrariamente a quanto questi assume, non sono state allegati atti condominiali, notule, piani di riparto di spese, ecc., dai quali desumere che i condomini tutti abbiano accolto tali criteri e pagato, mese dopo mese, le spese ripartite su tali criteri.

Del tutto irrilevanti, ai fini della prova dell´approvazione per facta concludentia, invocata dal F., è il richiamo al decreto del 23.9.1998, con il quale il Tribunale ha rigettato un ricorso per la revoca del F. dall´incarico di amministratore condominiale, atteso che tale decreto, avendo la natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, non è idoneo ad assumere autorità di giudicato.

L´appello alla sentenza non definitiva, pertanto, non può trovare accoglimento.

L´appello avverso la sentenza definitiva - con il quale non sono state sostanzialmente proposte censure contro tale decisione - è assorbito dalla conferma della prima sentenza.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore degli appellati costituiti, in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA. Nulla sulle spese degli altri appellati, data la loro contumacia.

P.Q.M.

La Corte d´Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti, nella contumacia di T.C. e altri:

1) rigetta l´appello proposto da F.C. nei confronti di C.T. e altri, avverso la sentenza non definitiva n.. 4243/05 pronunziata dal Tribunale di Palermo in data 28.12.2005 e quella definitiva n. 3287/09, pronunziata dal medesimo Tribunale il 10.8.2009 ;

2) condanna l´appellante al pagamento, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre accessori;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 27 novembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2016.

 

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