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Inquadramento normativo: Art. 278 c..p.c.
La condanna generica nel processo civile: Se è controversa la quantità di prestazione dovuta, nonostante sia accertata l'esistenza del relativo diritto, è possibile chiedere che sia pronunciata una sentenza di condanna generica. In tali casi, il processo proseguirà per la quantificazione e liquidazione della prestazione. Un prosieguo, questo, che verrà disposto dal giudice con ordinanza. Con la stessa sentenza di condanna generica e sempre su istanza di parte, il magistrato potrà condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
La condanna generica e la sua ammissibilità: «La condanna generica costituisce espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e risponde a un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare» (Cass., Sez. U, n. 12103/1995, richiamata da Cass. civ., n. 25113/2017).
I presupposti per ottenere la pronuncia di condanna generica: Per ottenere una sentenza di condanna generica, è necessario allegare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l'esistenza (Cass., n. 24/1995, richiamata da Cass. civ., n. 10/2019). Ad esempio, in caso di domanda di risarcimento danni, «non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche valutarne, sia pure in modo sommario e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. In tale ipotesi ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere esaminati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica,in quanto ne costituiscono il presupposto» (Cass., nn. 21326/2018; 25638/2010; 10453/2010, richiamate da Cass. civ., n. 10/2019).
Condanna generica e richiesta di liquidazione di danni ulteriori: Se è stata pronunciata una sentenza di condanna generica, il danneggiato può chiedere oltre alla liquidazione del danno già accertato, anche l'accertamento e la liquidazione di danni ulteriori, riconducibili a fatti diversi da quelli dedotti nel primo giudizio. In tali casi, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica:
Domanda condanna generica e domanda condanna integrale: La condanna generica e quella integrale non possono essere formulate nel medesimo giudizio, né congiuntamente, né in via alternativa, né in via subordinata (Cass., nn. 3366/2015, 7847/1998, 681/2005, richiamate da Cass. civ., n. 25113/2017). In caso di proposizione congiunta, tale proposizione sarebbe nulla per totale inconciliabilità, da sanare ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Se la domanda di condanna integrale viene formulata in via principale e quella di condanna generica in via subordinata, quest'ultima sarebbe inammissibile. «L'esame della domanda subordinata, infatti, presuppone il rigetto di quella principale: ma poiché la domanda di condanna integrale formulata in via principale impone al giudice di accertare l'esistenza e l'ammontare del danno, l'eventuale carenza di prova in merito a quest'ultimo ne comporterebbe il rigetto, e la conseguente impossibilità che la questione relativa al quantum possa essere esaminata in un nuovo giudizio, ostandovi il divieto di bis in idem.
Anche la formulazione d'una domanda di condanna generica in via alternativa ad una domanda di condanna integrale (vale a dire quando l'attore non istituisce alcun ordine di priorità nell'esame delle domande da lui formulate [...]) è inammissibile, per la medesima ragione per cui lo sarebbe la formulazione delle due domande in via subordinata» (Cass. civ., n. 25113/2017).
Condanna generica e opposizione del convenuto: In caso di domanda di condanna generica, il convenuto non può opporsi a questa. Tutt'al più egli può formulare, in via riconvenzionale, l'accertamento negativo della sussistenza del danno. In quest'ipotesi, l'attore ha l'onere di provare in modo pieno l'esistenza del danno e il giudice non può rimettere la quantificazione ad un separato giudizio (Cass., nn. 3366/2015, 25510/2010, richiamate da Cass. civ., n. 25113/2017).
Condanna generica ed esecutività: Quando è stato instaurato un giudizio per accertare il diritto a ottenere la pensione di invalidità, se il giudice accerta tale diritto e condanna l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei scaduti «"nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati», tale condanna è definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo. In tali casi, infatti, la misura della prestazione dovuta dall'ente previdenziale non è quantificabile attraverso semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, ma va effettuata mediante «l'ulteriore intervento di un giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle norme di legge che regolano la materia, all'acquisizione dei dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall'assicurato, sia il periodo di contribuzione assicurativa» (Cass., nn. 14374/2016, 16259/2003, richiamate da Cass. civ., n. 14154/2019).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.