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Compensi legali: spetta al cliente dimostrare di aver pagato per una determinata causa

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Con l'ordinanza n. 2276 dello scorso 30 gennaio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un legale che, dopo aver patrocinato un cliente in diverse cause, chiedeva il pagamento del compenso maturato per una specifica controversia, deducendo che fosse onere del debitore dimostrare che i pregressi pagamenti fossero da imputarsi per quella specifica controversia e non per le altre.

Si è difatti specificato che "quando un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento permane e non può ritenersi assolto in base al fatto che il professionista non abbia contestato la ricezione della somma, ma si sia limitato a dedurre l'incongruenza tra il credito oggetto della domanda e l'importo oggetto dell'eccezione".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso ad esso spettante per alcune prestazioni di assistenza legale svolte in favore di un uomo, in due distinti giudizi.

Il cliente si difendeva sostenendo che l'attore fosse stato pagato mediante acconti. 

Il Tribunale di Chieti, accogliendo le difese del convenuto, rigettava la domanda, ritenendo che il legale, sebbene avesse dimostrato l'esistenza del mandato e lo svolgimento dell'attività professionale, non aveva provato di essere già stato pagato dal cliente.

La decisione veniva confermata in secondo grado dalla Corte di appello dell'Aquila, secondo cui, a fronte dell'indicazione, da parte del cliente, che il credito preteso dal legale fosse stato estinto, il creditore aveva l'onere di dimostrare che detto pagamento si riferisse ad altra causa.

Ricorrendo in Cassazione, il legale si doleva per non aver la Corte considerato che il professionista aveva seguito, per conto del cliente, diversi giudizi, sicché la somma da lui ricevuta in acconto e ritenuta dal Tribunale satisfattiva della pretesa azionata era in effetti relativa a crediti derivanti dall'attività professionale prestata in altre diverse controversie, del tutto indipendenti da quelle dedotte nel giudizio di merito. 

La Cassazione condivide la posizione del ricorrente.

La Corte premette che il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.

Di contro il debitore, per dimostrare l'adempimento, non deve limitarsi alla semplice allegazione dell'avvenuto pagamento, ma deve altresì fornire la prova – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193 c.c. – che il pagamento sia stato puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, poiché solo in tal caso si può configurare l'efficacia estintiva del pagamento stesso e, pertanto, l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale può controdedurre che il pagamento sia da imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore.

Difatti, quando un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento permane e non può ritenersi assolto in base al fatto che il professionista non abbia contestato la ricezione della somma, ma si sia limitato a dedurre l'incongruenza tra il credito oggetto della domanda e l'importo oggetto dell'eccezione.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello de L'Aquila, in diversa composizione. 

 

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