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Con l'ordinanza n. 11500 dello scorso 8 aprile, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in merito al dies a quo della prescrizione del credito dell'avvocato, escludendo che – in caso di avvenuta transazione – il termine decorra, piuttosto che dal giorno di stipula dell'avvenuta transazione, dal giorno in cui il cliente abbia incassato l'assegno risultante dalla transazione stessa.
Si è difatti specificato che la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente; tale momento, per gli affari definiti, coincide con la decisione della lite, la conciliazione delle parti o la revoca del mandato, ex art. 2957 c.c., comma 2.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per le prestazioni giudiziali prestate a favore di un cliente nell'ambito di un giudizio civile, conclusosi con la stipulazione di una transazione.
Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 28 della legge n. 794/1942, con ordinanza dichiarava prescritto, ai sensi dell'art. 2956 c.c., il credito professionale azionato dal legale nei confronti del proprio cliente.
Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2956, 2697 e 1199 c.c., nonché degli articoli 233, 115 e 116 del c.p.c., oltre che l'omessa valutazione di una circostanza determinante.
In particolare, il ricorrente si doleva per aver il Tribunale datato il dies a quo della prescrizione del credito dell'avvocato avendo riguardo alla transazione del 28 settembre 2016 e non al pagamento dell'assegno incassato l'8 maggio 2017 da un delegato del cliente.
La Cassazione non condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.
La Corte ricorda che la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente; tale momento, per gli affari definiti, coincide con la decisione della lite, la conciliazione delle parti o la revoca del mandato, ex art. 2957 c.c., comma 2.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la censura sollevata dal legale col motivo di ricorso pecchi di specificità rispetto alle norme asseritamente violate.
In particolare, gli Ermellini rilevano come, nel caso di avvenuta transazione, la prescrizione decorra dalla stipulazione della transazione stessa e non, come invece ipotizza il ricorrente, dalla data successiva alla conciliazione in cui il cliente abbia riscosso le somme derivanti dall'accordo conciliativo.
Alla luce di tanto, la Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso.
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