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Con l'ordinanza n. 27097 dello scorso 6 ottobre in materia di compensi legali, la II sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito il diritto di un professionista di vedersi corrispondere gli onorari maturati per l'attività di assistenza nella stipulazione e redazione di un contratto, escludendo che l'avvenuta conclusione del contratto fosse condizione necessaria per esigere il compenso.
Si è difatti specificato che "l'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula, deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per le prestazioni stragiudiziali prestate a favore di una cliente e consistite, tra le altre attività, anche nell'assistenza durante la fase di redazione di un contratto.
Il Tribunale di Lecce concedeva il decreto ingiuntivo, ingiungendo al cliente il pagamento della somma di Euro 56.250,00 a titolo di compenso dell'attività stragiudiziale svolta dal professionista.
A seguito di rituale opposizione, il decreto veniva confermato dal Tribunale.
La Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la società al pagamento della minor somma di Euro 19.984,00: la Corte escludeva che l'assistenza fornita per la redazione del contratto potesse essere oggetto di autonoma remunerazione, posto che non era seguita l'effettiva stipula del contratto.
Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 127/2004, Tabella D, lett. f).
Il ricorrente evidenziava come la previsione contenuta nella lett. f) includeva anche l'assistenza alla redazione di un contratto, essendo differenziate nel testo di legge l'attività di redazione e quella di assistenza alla redazione, quest'ultima applicabile pure in caso di trattativa rimasta senza seguito, come avvenuto nella fattispecie concreta.
La Cassazione condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.
La Corte ricorda che l'art. 2 del D.M. n. 127/2004 , nel regolare i compensi per le prestazioni di assistenza rese dagli avvocati nell'ambito dell'attività stragiudiziale, alla lett. f) indica gli onorari dovuti, a seconda del valore della pratica, per l'attività di "redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione".
La norma contempla, quindi, due attività distinte, ovvero la redazione di contratti e l'assistenza nella stipulazione e redazione: tale seconda attività di "assistenza" alla stipulazione e redazione, è ravvisabile in tutti i casi in cui l'avvocato, che non abbia redatto ex novo l'atto in oggetto, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente.
Gli Ermellini ribadiscono come vada retribuita anche la sola attività di assistenza nella stipulazione e redazione, come confermato dallo stesso art. 2, lett. f), nella parte in cui afferma che "l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione".
Sul punto, la giurisprudenza ha inoltre ribadito che il compenso è dovuto a prescindere dal perfezionamento dell'operazione negoziale e quindi anche nel caso di mancata stipula del contratto predisposto.
Si è difatti statuito che l'assistenza alla redazione di un contratto, in quanto attività distinta dall'assistenza alla stipula - come emerge dalla già richiamata previsione secondo cui "l'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione" - deve essere retribuita a prescindere dall'avvenuta conclusione del contratto.
Con specifico riferimento al caso di specie, la pronuncia impugnata ha escluso che la fattispecie concreta fosse sussumibile nella previsione di cui all'art. 2, lett. f), della Tabella D (Stragiudiziale) del D.M. n. 127/2004, sulla base di una erronea ricognizione del contenuto della norma.
La sentenza impugnata, difatti, pur avendo dato atto della particolare consistenza dell'intervento del ricorrente sul contratto, ha ritenuto che le correzioni apportate da quest'ultimo alle diverse stesure della bozza di contratto non fossero riconducibili ad attività di redazione, né di assistenza alla redazione, essendo tale attività stata svolta pacificamente da altro studio legale: si è, pertanto, erroneamente esclusa l'applicazione dell'art. 2, lett. f), alla fattispecie concreta.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.
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