Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Civile-1 con la recente ordinanza n. 2857 del 2018, con la quale il supremo Collegio, chiamato a dirimere una delicatissima controversia in ordine all´adottabilità o meno di un minore ritenuto "abbandonato" dai genitori, non ha esitato a precisare come nel caso in questione non sussistano dubbi in ordine all´adottabilità dello stesso.
Nei casi di mancata assistenza materiale e morale i genitori incorrono, infatti, nell´ipotesi di abbandono di minore, fattispecie assolutamente prodromica rispetto alla dichiarazione dello stato di adottabilità di quest´ultimo.
In fattispecie come quella in esame ci si trova dunque di fronte - ha precisato la Suprema Corte - ad una irreversibile ed irrimediabile compromissione del diritto del minore ad avere una "famiglia" nella sua accezione naturale, ossia, come centro di interessi dove si ha uno sviluppo armonico dei figli sotto la supervisione dei genitori sui quali gravano obblighi giuridici ben precisi quale quello di mantenimento, istruzione ed educazione.
Non ricorrendo questi ultimi ci si trova di fronte ad un´irreversibile violazione degli obblighi genitoriali, irrimediabile dato il lungo lasso temporale che richiederebbe il difficile recupero (tra l´altro nel caso di specie rifiutato dalla madre).
In tale contesto a nulla sono valse le doglianze della madre, volte a denunciare una presunta lesione del suo diritto di difesa, relative alla detta impossibilità di articolare una´opportuna difesa a seguito della valutazione delle relazioni dei servizi sociali, attenendo queste ultime solo ed esclusivamente all´inserimento del minore in un nuovo contesto familiare, non presentando dunque rilevanza al fine della valutazione dell´abbandono e della posizione e condizione di disagio della madre, elementi già assodati.
Ciò detto la Corte Suprema - confermando quanto stabilito dai Giudici di prime e seconde cure -ha rigettato il ricorso presentato dalla madre.
Si allega ordinanza.
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