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Cassazione su Cassa Forense: "Sua autonomia spiccata, può derogare a leggi precedenti". Respinta istanza rivalutazione

I giudici della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3461 del 13 febbraio 2018, hanno riconosciuto alla Cassa Forense la piena autonomia regolamentare in materia pensionistica.



Era accaduto che la Cassa Forense aveva impugnato avanti la Corte di Appello di Trieste la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone che aveva accolto la domanda proposta da un iscritto avvocato con la quale questi aveva chiesto al giudice l´accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della pensione di vecchiaia, di cui peraltro fruiva dall´1 febbraio 2006, sin dal gennaio 2007, utilizzando l´indice medio annuo relativo all´anno 2005, contenente i dati di svalutazione del 2004.



La Corte di Appello di Trieste accoglieva l´impugnazione proposta dalla Cassa Forense contro la quale l´avvocato xxxxxx aveva proposto ricorso per cassazione.
Con il citato ricorso per cassazione il ricorrente denunciava col primo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 ed al contempo l´omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti in relazione alla interpretazione del disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma. Il ricorrente sosteneva in sintesi che non fosse legittima la utilizzazione dei poteri regolamentari da parte della Cassa forense sul tema oggetto del giudizio.



I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso proposto dal ricorrente e hanno chiarito, come già affermato dalla stessa Corte ( cass. n. 24202 del 16 novembre 2009,oltre che da Cass. 12209/2011 e Cass. 19981/2017), che:
a)il nuovo ente, sorto per effetto del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, non fruisce di finanziamenti o di altri ausili pubblici di carattere finanziario e mantiene la funzione di ente senza scopo di lucro cui continuano a fare capo i rapporti attivi e passivi ed il patrimonio del precedente ente previdenziale;

b)tale ente ha assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione (oggi più penetranti per effetto della L. n. 111 del 2011, art. 14) in aggiunta alla generale soggezione al controllo della Corte dei conti ed a quello politico da parte della Commissione parlamentare di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 56;

c) il riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo soggetto, dell´autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l´eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vd. Corte cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva (vd. Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008; 15135/2014).
Si allega sentenza

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