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Quando un'opera precaria non necessita di autorizzazione del Comune

I giudici amministrativi del T.A.R. Lombardia - Sede di Milano Sez. II - con sentenza n. 354 del 7 febbraio 2018 hanno stabilito che è legittimo il provvedimento del Comune che ordina la demolizione di una cd. "casa mobile" installata senza il preventivo rilascio del permesso di costruire. Nella stessa sentenza hanno anche stabilito quando una struttura precaria non necessita di autorizzazioni preventive.

Era accaduto che il ricorrente aveva collocato una c.d. "casa mobile "in un´area senza il preventivo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune.
A questo punto interveniva il Comune che emetteva provvedimento con il quale ingiungeva la demolizione della costruzione perché ritenuta abusiva. Avverso tale provvedimento il destinatario proponeva ricorso avanti al TAR competente per chiederne l´annullamento in quanto lo stesso si presentava illegittimo poiché ingiustamente ingiungeva la demolizione di una struttura precaria e provvisoria non idonea a mutare in maniera permanente l´assetto urbanistico.
Si costituiva il Comune resistente il quale naturalmente si opponeva alle richieste di annullamento del provvedimento in quanto lo stesso era pienamente legittimo.
I giudici del TAR decidevano per il rigetto del proposto ricorso in quanto il provvedimento adottato dal Comune era da essi ritenuto del tutto legittimo.
Infatti i giudici amministrativi hanno avuto modo di chiarire che l´astratta rimovibilità delle opere non impedisce di considerarle come nuove costruzioni ai fini edilizi e quindi necessitanti di un titolo autorizzativo. Gli stessi hanno evidenziato che le opere realizzate, ancorchè si presentino precarie, nel senso che non sono ancorate in maniera stabile col suolo, se sono funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi.
 

 
I giudici del Tar infine hanno anche richiamato la consolidata giurisprudenza, che in ordine al concetto di precarietà ha stabilito che "la ´precarietà´ dell´opera, che esonera dall´obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell´art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un´utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l´alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante" (Consiglio di Stato, VI, 4 settembre 2015, n. 4116; altresì 1 aprile 2016, n. 1291; 3 giugno 2014, n. 2842; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 28 giugno 2016, n. 655)."
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
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