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Cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari, Cassazione precisa quando ricorre

Moscuzza

Perché si configuri il reato di cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari, non rileva la produzione di un danno alla salute.
La sez. III Penale della Cassazione, con sentenza n. 41558, depositata il 12 settembre scorso, così ha statuito.
 
Un uomo subiva il sequestro di 8000 forme di formaggio per cattivo stato di conservazione e di alterazione (reati di cui all´ art 5 lett.b e d L 283/1962). Contro il provvedimento emesso dal Tribunale di Bari con cui veniva rigettata la richiesta per ottenerne la restituzione, l´uomo proponeva ricorso per cassazione.
Perno della difesa l´asserzione secondo cui il reato contestato non libera dalla verifica in concreto della pericolosità degli alimenti, nonché della loro idoneità a causare un danno alla salute. E infatti i risultati delle analisi di laboratorio sui prodotti caseari aveva avuto risultato negativo.
 
Lamentava il ricorrente la mancata considerazione su una peculiarità dei caciocavalli, ossia il fatto di essere formaggi affinati alle muffe. Essendo tali muffe un effetto appositamente provocato dal produttore per la stagionatura, priva di fondamento era la contestazione sulle cattive condizioni di conservazione dovuto alle muffe.
 
La Suprema Corte rigettava il ricorso ritenendolo infondato e così chiosando sulla condotta e il bene tutelato dalla norma sul reato di "cattiva conservazione del prodotto", diversa e autonoma figura di reato rispetto al quello di alterazione del prodotto.
Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato di cattiva conservazione del prodotto è che questo si presenti " mal conservato, preparato, confezionato e messo in vendita senza l´osservanza delle prescrizioni volte a prevenire pericoli di deterioramento o nocumento dell´alimento" e non rilevando pertanto il fatto che il prodotto abbia causato un danno alla salute di qualcuno. Il bene che la norma in oggetto tutela è l´ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto pervenga ai consumatori con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001 - dep. 09/01/2002, Butti e altro, Rv. 220717; Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015 - dep. 12/10/2015, Torcetta, Rv. 264990) e non il diritto alla salute, sicchè la cattiva conservazione sic et simpliciter è sufficiente ad integrare il reato.
 
Di contro, il reato di alterazione dei prodotti alimentari, pensato per la tutela della salute dei consumatori, presuppone che la mutazione della sostanza sia già avvenuta e che si sia già verificato il pericolo per la salute pubblica.
Quanto eccepito dall´ imputato a sua discolpa non scalfisce l´accusa, in quanto la verifica della natura delle muffe sui formaggi riguarda l´alterazione alimentare e non anche lo stato di cattiva conservazione, il quale si delinea indipendentemente da un danno causato concretamente alla salute di un consociato.
 
Scritto da Dott.ssa Paola Moscuzza
 
 
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