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Come si determina la quantità di sostanza stupefacente necessaria per integrare l’aggravante dell’ingente quantità

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L'art. 80 co. 2 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 prevede un'aggravante qualora il fatto reato inerente le sostanze stupefacenti riguardi ingenti quantità.

Con la sentenza in commento, la n. 10657, depositata lo scorso 26 marzo, la Corte di Cassazione ha chiarito l'operazione che è tenuto a compiere il giudice nella determinazione della ingente quantità.

In particolare, per anticipare le conclusioni cui giunge la Corte, i giudici di merito non possono sommare, ai fini di tale quantificazione, sostanze stupefacenti diverse (appartenenti a due diverse tabelle) in quanto i parametri che sono stati elaborati dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità dell'aggravante fanno riferimento ai valori-soglia fissati come limite massimo tabellarmente detenibile rispetto alle sostanze singolarmente prese.

Stante la struttura del reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 che si non configura come unico rispetto a sostanze classificate nelle diverse tabelle, l'applicazione della aggravante dell'ingente quantità non può prescindere dalla diversità del tipo di sostanza detenuta.

Nella struttura normativa disposta dal legislatore, infatti, solo l'art. 73 comma 5 prevede l'unificazione del trattamento sanzionatorio.

Ciò significa che solo tale disposizione non prevede distinte e differenziate ipotesi di reato in ragione della classificazione tabellare della sostanza oggetto delle condotte incriminate, "essendo evidente l'intenzione del legislatore di considerare il fatto, se di lieve entità, in maniera unitaria, anche quando ha ad oggetto sostanze eterogenee."

Negli altri casi, invece, la diversa classificazione come droghe pesanti e droghe leggere non consente di assimilare le diverse tipologie di sostanza per ritenere integrata l'aggravante dell'ingente quantità, anche tenuto conto del fatto che l'aggravante interviene determinando un aumento in proporzione della pena rispetto alla forbice edittale del reato base (che è differente tra droghe pesanti e droghe leggere).

Ebbene, in conclusione, la giurisprudenza ha individuato dei valori al di sopra dei quali il giudice è tenuto a verificare se ricorra l'ipotesi aggravata (il valore massimo in milligrammi determinato per detta sostanza nella relativa tabella moltiplicato per 2000 per le droghe pesanti che diventa 4000 per le droghe leggere, tenuto conto della soglia di 500 mg). 

Se però il limite minimo non risulta superato, l'aggravante dell'ingente quantità non può ritenersi integrata, anche se la sommatoria dei quantitativi delle distinte singole tipologie di sostanza stupefacente supera il valore numerico stabilito per ciascuna di esse.

 

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