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Come impugnare le cartelle di Cassa Forense: ecco le censure proponibili e i precedenti

Negli ultimi giorni, migliaia di avvocati sono risultati tra i destinatari di altrettante cartelle di Equitalia, notificate loro tramite Pec, relative ai contributi della Cassa Forense.
Pubblichiamo di seguito due contributi a sostegno di un eventuale ricorso avverso tali cartelle.
I contributi, di notevole spessore tecnico e con richiamo di precedenti giurisprudenziali in materia, sono stati postati sul gruppo "Riduzione drastica e immediata dei costi di Cassa Forense" dai Colleghi avv. Monica Foti ed avv. Luciano F. Marranghello, che, a nome di quanti seguono questo sito, ringraziamo per la loro disponibilità nel porre il proprio sapere a libera disposizione dei Colleghi.

Come impugnare le cartelle di Cassa Forense: le censure proponibili (avv. Monica Foti)

1) Inesistenza della notifica.
La comunicazione della cartella a mezzo pec non vale ad integrare la notifica, che pertanto rimane inesistente.
Tanto può evincersi dalla giurisprudenza dei giudici di merito in ordine alle cartelle aventi come causale il tributo.
La sentenza della CTP di Lecce in data 19/05/2015 n. 1782 sez. 1 assume che la trasmissione dell´atto a mezzo pec non offre le stesse garanzie della notifica a mezzo posta siccome legislativamente prevista dall´art. 60 L.600/1973.
Si assume infatti in detta decisione che attraverso la pec non viene trasmesso un originale ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all´originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia ( o Riscossione Sicilia ).
Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l´originale finisce sempre nelle mani del contribuente.
Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell´originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia.
Peraltro, è bene ricordare che – secondo la giurisprudenza consolidata – dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia ( o Riscossione Sicilia come nel caso in specie) non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre l´autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia ( o Riscossione Sicilia s.p.a).
La posta certificata garantisce la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. Ebbene, la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec non equivale all´avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà.
Rispetto al sistema raccomandata, la pec lascia incerto l´esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive.
La Pec non contiene la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario.
La seconda criticità della posta certificata – secondo la CTP – è che essa non garantirebbe la piena prova dell´effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall´ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare "fede privilegiata" alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate a.r.).
Nel caso della Pec, l´attestazione di spedizione e di immissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente.
Qualora sulla cartella di pagamento non sia riportato l´indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente, la spedizione via pec non può essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell´indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento.
La CTP di Milano analogamente con sentenza n. 6087/06/14 del 28/10/2014 "erroneamente l´Agenzia parifica la notificazione a mezzo p.e.c. a quella per posta. Come è noto "una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni".
La notifica a mezzo p.e.c. se non espressamente prevista da una norma deve ritenersi fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo p.e.c.".
E infine appare allineata alla conclusione dell´inesistenza della notifica la CTP di Parma nella sentenza 462/07/14 del 08/05/2014.
Non varrebbe eccepire che la notifica a mezzo pec sarebbe ammessa ai sensi dell´art.149 bis c.p.c. poiché questo non risulta escluso dal disposto di cui all´art.60 L. 73/600 atteso che la norma di cui all´art. 149 bis è di creazione legislativa successiva all´art.60 quindi in questo non poteva essere previsto, mentre la L. 68 del 2015 che viene operato nell´art.26 L. 73/602 non risulta applicabile per il disposto di cui all´art.16 co.4 L. 68 per il quale "le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all´uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative".
Non par dubbio a tale ultimo proposito che se la cartella in sé non costituisce atto proprio del procedimento esecutivo, essa in quanto prodromica e impugnabile, entro determinati tempi, innanzi al giudice del lavoro, rimane disciplinata dalle norme che governano il procedimento del lavoro.
Peraltro pur ammesso che la notifica per pec possa rimanere ammissibile, nella specie essa risulta del tutto anonima poiché non reca la firma digitale del funzionario responsabile, quale elemento che consente di accertare la provenienza della cartella: la mancanza di tale sottoscrizione per vero non permette alcuna certezza circa l´autore dell´atto e l´identità del soggetto che la trasmette e che può essere chiunque.
2) Nullità della cartella per difetto di sottoscrizione.
La disposizione normativa di cui alla L. 78/2009 art.15, modificativa della L. 31/2008, ammette che la cartella possa recare solo l´indicazione del responsabile del procedimento: se nonché tale indicazione non è esaustiva degli elementi identificanti la stessa esistenza della cartella, allorché essa non sia sottoscritta dall´autore e, a maggiore ragione, ove spedita mediante pec priva di firma digitale.
3) Nullità della cartella per difetto degli elementi prodromici dell´accertamento
ovvero della dichiarazione ovvero ancora di una qualsiasi forma di diffida.
L´impugnata cartella non è stata preceduta da alcun atto di diffida a cura della Cassa Forense; da alcun atto di avviso bonario o atto prodromico.
Il regolamento generale e nello specifico dei contributi Cassa forense dispone che è obbligo inviare diffida entro 60 giorni in caso di omissioni. Nel caso in specie tale obbligo da parte della Cassa non è stato adempiuto determinando una nullità della conseguente cartella.
La cartella deve considerarsi nulla per la mancata preventiva emanazione della necessaria ordinanza ingiuntiva. La contestata violazione va qualificata come amministrativa pecuniaria e come tale applicabile il procedimento previsto dall´art. 35, comma 7 legge n. 689/1981. E per tanto fare seguito a un procedimento di accertamento secondo le forme di cui alla legge n. 689/1981; la cartella esattoriale non può sostituirsi all´ordinanza – ingiunzione e non può sottrarsi alle scansioni procedimentali ivi previste.
In ogni caso la cartella non è preceduta da alcun accertamento d´ufficio e quant´anche non si ritenga applicabile la L. 689/81 la stessa deve essere preceduta da avviso ex art. 321 L. 600/73.
4) Nullità della cartella per difetto di preventivo contraddittorio.
La cartella non è stata preceduta dal contraddittorio imposto tanto dai principi di cui alla L. 341/90 e succ. mod., quanto dall´art.12 co.7 della L.212/2000 sullo Statuto del Contribuente.
La Corte di Cassazione ha sezioni unite con la sentenza 18 Settembre 2014 n.19667 ha statuito che esiste un principio generale di diritto al contraddittorio procedimentale anche quando le singole leggi di imposta non abbiano previsto un tale diritto.
Anche se con successiva vertenza n.24823/15 la Cassazione ha cercato di limitare la portata del principio ai c.d. non ben identificati tributi armonizzati. Per questi si è ritenuto l´applicazione del principio del contraddittorio allorché questi sarebbe stato utile per un risultato diverso.
Affermazione quest´ultima ove si tenga conto che qualunque eccezione attinente la sentenza del tributo e quindi il merito della cartella è utile per il raggiungimento di una revoca totale o parziale.
5) Mancanza del presupposto legittimante il pagamento dei contributi previdenziali.
Il ricorrente è stato iscritto alla Cassa a decorrere dall´anno 2013, solo dopo la legge professionale 247/2012 che imponeva la contestuale iscrizione alla Cassa.
Con la cartella vengono imposti contributi per i ruoli relativi agli anni 2009-2010-2011-2012, per i quali lo scrivente non era iscritto alla Cassa.
La circostanza è confermata dall´allegata comunicazione dell´Ente Cassa in data 26/09/2012 (all.2), nonché dalla comunicazione in data 10/10/2012 circa la mancanza di necessità di iscrizione alla Cassa e gli obblighi previdenziali siccome soggetto (all.3), già fruente di pensione massima INPDAP. Da detti allegati si evince che sino all´anno 2012 il ricorrente non era iscritto alla Cassa.
A tale ultimo proposito, attesa la irrealizzabilità di una pensione quale avvocato (nell´ottica dei previsti anni di contribuzione e dell´età richiesta per maturarla), si sottolinea la inesigibilità di qualunque specie di contributo previdenziale.
Peraltro il ricorrente non può mancare di sottolineare di avere pagato una cartella nel 2014 di euro 638,96, nell´erroneo presupposto che essa fosse riferibile allo stesso anno, mentre da un più attento esame risulta che il ruolo di riferimento è quello del 2009, per il quale il ricorrente si riserva di chiedere il rimborso relativo (v. all.4).
6) Prescrizione del credito portato in cartella
La cartella quale richiesta subordinata si riferisce tra l´altro a contributi previdenziali degli anni 2009-2010-2011che sono rimasti prescritti in difetto di alcun atto interventivo.
Va sottolineato che la prescrizione decorre dalla spedizione del mod.5 che equivale alla dichiarazione modello unico, ovvero in difetto dalla conoscenza che comunque la Cassa possa trarre dai documenti in suo possesso e che le consentono un accertamento di ufficio.
Peraltro nella specie un accertamento di ufficio per gli anni di riferimento evidenziati (2009-2010-2011) non era possibile concretizzarsi, in mancanza della iscrizione alla Cassa per gli stessi anni.
Sospensione della procedura esecutiva.
L´evidente illegittimità della cartella di pagamento, giustifica la richiesta di sospensione della cartella di pagamento e dei ruoli recati dalla cartella ritenuta la ricorrenza dei gravi motivi di evitare al ricorrente di subire un´esecuzione immobiliare o permettendo comunque una rateizzazione più favorevole che tenga conto dell´esigenze del ricorrente.

Ulteriori motivi di un eventuale ricorso avverso la cartella di Equitalia notificata via PEC e relativa ai contributi della Cassa Forense (avv. Luciano F. Marranghello)

Oltre a CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Ord. Napoli n. 1817/2016 (e CTP Avellino n. 556/2014 e Cass. n. 20072/2015), anche la CTP di LATINA, con la sentenza n. 9920 del 1 luglio 2016, ha confermato che la PEC è illegittima se eseguita da Equitalia.

La Sentenza di Latina è altresì interessante perché indica gli elementi necessari perché non vi sia una PEC illegittima:
la stampa dell´atto notificato con la relata;
il certificato della firma digitale del notificante;
il certificato di firma del gestore di PEC;
le informazioni richieste dall´art. 18 D.M. 21 febbraio 2011 n, 44 per il corpo dei messaggi;
le ricevute della PEC.
La cartella notificata via PEC è illegittima perchè:
Il messaggio accluso nella PEC non è l´originale dell´atto;
nel messaggio vi è solamente una copia in PDF, senza attestazione di conformità (è una copia informale dell´atto);
l´attestazione di conformità del messaggio, allegato alla PEC, non può essere apposta da dirigenti e funzionari di Equitalia (essi non sono Pubblici Ufficiali). E´ quindi una "pseudo" raccomandata "non sottoscritta" e senza data certa.
A ulteriore fondamento delle predette tesi anche la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di FROSINONE con la sentenza n. 869 del 18 novembre 2016 ha dichiarato inesistente la notifica via PEC di un´intimazione di pagamento di Equitalia .
I Giudice di merito accoglievano il ricorso perché:
- L´email spedita da Equitalia non contiene l´originale dell´atto, ma solo una copia priva di attestazione di conformità con l´originale;
- Equitalia deve, quindi, sottoscrivere telematicamente ed attestare la conformità della copia all´originale, perché al contribuente viene spedita solo una copia. Si deve pertanto attestare la copia altrimenti la stessa è "al pari di una volgare fotocopia";
- I dirigenti e i funzionari di Equitalia non sono Pubblici Ufficiali e quindi "non spetta ad essi apporre l´autentica sulle copie delle cartelle";
- La notifica tramite PEC non è uguale alla notifica tramite le Poste Italiane o con l´Agente notificatore, perché solo in tali ultimi casi "l´originale finisce nelle mani del contribuente";
Equitalia per dare prova della corretta notifica tramite PEC deve produrre in giudizio:
- la stampa dell´atto notificato con la relata,
- il certificato della firma digitale del notificante,
- il certificato di firma del gestore PEC,
- le informazioni richieste dall´art. 18 D.M. 21.2.2011 n. 44 (si veda anche CTP di Avellino n. 556 del 20 giugno 2014),
- le 2 ricevute PEC (di accettazione e di consegna),
6. gli ulteriori dati di certificazione (TAR Napoli 9.4.2013 n. 1756);
La PEC non garantisce la piena prova dell´effettiva consegna della cartella al destinatario, perché viene consegnata ad una casella di posta elettronica: "la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all´avvenuta consegna del documento al destinatario".
Diritto del contribuente
Il cittadino ha un diritto, costituzionalmente garantito, ad avere una "piena e legittima conoscenza di ogni atto che riporti una pretesa tributaria" (deve essere certo che l´atto notificatogli sia quello originale o autenticamente conforme a quello originale).

 

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