Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 4060 del 2017, depositata in data 15 febbraio.
Con tale ordinanza i Giudici si sono espressi ritenendo del tutto inutili ed inconducenti le obiezioni poste in essere dall´uomo in relazione alla decisione della madre di permettere alla figlia il proseguimento del percorso scolastico presso una scuola privata.
Antefatto
A seguito di separazione personale i coniugi, che inizialmente si erano affidati ad una scrittura privata, discutevano sulle spese straordinarie in ordine alla figlia; in particolare In ordine all´autorizzazione alla frequenza della scuola privata.
Secondo la Corte, il ricorrente, nel caso in questione, si era limitato a lamentare che la madre aveva scelto di iscrivere la figlia presso onerosa scuola privata, senza aver prima concordato la scelta, ma non aveva illustrato le ragioni che inducevano a ritenere si trattasse di una scelta sbagliata.
Diversamente deve osservarsi - ha rilevato la Corte d´Appello - che la minore risultava già iscritta al secondo anno di corso, e che il cambiamento della scuola avrebbe potuto arrecarle pregiudizio, non mancando di ricordare che nel passato anche il T. aveva concordato sull´iscrizione della figlia in scuola privata.
Nel ricorso per cassazione T. D. contestava "l´unilaterale decisione della madre di iscrivere la figlia presso un istituto scolastico privato ... anziché un istituto pubblico nonché l´onere imposto al padre dissenziente di provvedere al pagamento della retta della scuola privata per la quota di un mezzo", e proponeva innanzitutto osservazioni circa la finalizzazione a stimolare l´esercizio concordato della genitorialità promosso dalla legislazione sull´affido condiviso, a tutela del principio della bigenitorialità.
In riferimento al caso specifico, quindi, il ricorrente contestava l´illegittimità della decisione assunta dalla Corte territoriale, perché il giudice del merito non avrebbe dovuto avallare una iniziativa, l´iscrizione della figlia minore presso Istituto scolastico privato, non concordata ed addirittura opposta dal padre.
Motivi della decisione
I Supremi Giudici confermano la scelta operata dalla madre: la figlia continuerà a frequentare la scuola privata. E il padre dovrà provvedere al pagamento della sua metà della relativa retta.
I Giudici di Piazza Cavour respingono le contestazioni del padre rispetto alle scelte della madre.
Ciò perché alla base della scelta materna sta proprio il preminente interesse alla conservazione dell´equilibrio psichico della figlia, con l´obiettivo di «evitare alla ragazza il trauma conseguente allo spostamento nella scuola pubblica dopo avere frequentato per un anno una scuola privata».
Precisando che è preferibile «l´accordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli», ma «quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un´intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore» premiando e valorizzando le iniziative dei genitori prese in virtù del maggiore interesse alla serenità della prole.
Ordinanza allegata