Questa la conclusione cui è pervenuto il Consiglio Nazionale Forense con sentenza 11 novembre 2015, n. 163, pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio il 26 giugno 2016.
L´informazione sulla attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod. deont. (ora, 17 e 35 ncdf) - ha sottolineato il Consiglio - deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una intervista ad un quotidiano, il professionista dichiarava di distinguersi dagli altri avvocati, a suo dire non altrettanto informati e documentati).
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152.
Sentenza allegata
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.