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L´accesso ad atti non comporta differimento dei termini per impugnare

Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza 14/06/2016 n. 2565.
In particolare, secondo quanto stabilito dal Collegio, la richiesta di accesso ad atti ex L. n. 241/90, non è idonea ex se a consentire un differimento dei termini di proposizione del ricorso giurisdizionale.
E´ infatti consolidato l´orientamento secondo cui la "conoscenza" del provvedimento - dal cui momento muove il termine decadenziale per ricorrere in giustizia - è integrata dalla cognizione dei suoi elementi essenziali, del suo contenuto dispositivo e della sua lesività rispetto agli interessi del ricorrente, senza che per contro sia necessaria la completa acquisizione di tutti gli atti del procedimento e del contenuto integrale della determinazione conclusiva (ex multis, Cons. Stato, III, 16 giugno 2015, n. 3025; V, 7 agosto 2015, n. 3881, 16 febbraio 2015, n. 777).
Ma altrettanto pacificamente la giurisprudenza fa salva la facoltà di proporre motivi aggiunti ove l´accesso agli atti abbia consentito di acquisire conoscenza di ulteriori profili di illegittimità dell´atto impugnato (ex multis, Cons. Stato, III, 23 maggio 2012, n. 2993; VI, 30 novembre 2015, n. 5398).

Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9000 del 2014, proposto da:

L.P., rappresentato e difeso dall´avvocato Sara Di Cunzolo, presso il cui studio in Roma, Via Aureliana. 63, ha eletto domicilio;

contro

Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall´Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

G.E., rappresentato e difeso dall´avvocato Bruno Napoli, con domicilio eletto presso Fabio Criscuolo in Roma, Via Germanico, 211;

sul ricorso numero di registro generale 2810 del 2015, proposto da:

P.L., rappresentato e difeso dall´avvocato Sara Di Cunzolo, presso il cui studio in Roma, Via Aureliana. 63, ha eletto domicilio;

contro

Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall´Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

G.E., rappresentato e difeso dall´avv. Bruno Napoli, con domicilio eletto presso Fabio Criscuolo in Roma, Via Germanico N. 211;

per la riforma

a) quanto al ricorso n. 9000 del 2014:

- della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Catanzaro, Sezione II, n. 372/2014, resa tra le parti, concernente approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso indetto con d.d.g. n. 82/12;

b) quanto al ricorso n. 2810 del 2015:

- della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Catanzaro, Sezione II, n. 1250/2014, resa tra le parti, concernente la medesima graduatoria;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, in entrambi i ricorsi, del Ministero dell´Istruzione dell´Università e della Ricerca nonché del controinteressato E.G.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti l´avvocato Di Cunzolo, l´avvocato dello Stato Garofoli e l´avvocato Di Torrice per delega dell´avvocato Napoli;

Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria il prof. P.L. ha impugnato il decreto n. 13630, in data 27 agosto 2013, con cui il Direttore generale dell´Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell´Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, di cui al D.D.G. per il personale scolastico del 24 settembre 2012, n. 82, per la classe di concorso A059 (scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo grado).

Il ricorrente - collocato nella seconda posizione della graduatoria con un punteggio complessivo di punti 86,40 - lamentava l´erronea ed omessa valutazione da parte della Commissione giudicatrice dei titoli dichiarati nella propria domanda di partecipazione.

Si costituivano in giudizio sia il Ministero dell´istruzione, dell´Università e della Ricerca, sia il controinteressato prof. E.G., collocatosi al primo posto della graduatoria, con un punteggio pari a 88 punti.

Con sentenza in forma semplificata n. 372 del 6 marzo 2014 il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.

2. Con successivo ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria il prof. L. impugnava la medesima graduatoria nonché gli atti della procedura conosciuti a seguito di accesso, contestandone la legittimità in relazione alla doppia valutazione che la Commissione giudicatrice avrebbe effettuato con riguardo ad un titolo del controinteressato.

Con sentenza in forma semplificata n. 1250 del 30 luglio 2014 il Tribunale amministrativo dichiarava inammissibile il ricorso.

3. Con gli appelli in esame il prof. L. impugna entrambe le sentenze lamentandone errores in procedendo ed in iudicando sotto diversi profili.

Il Ministero dell´istruzione, dell´Università e della Ricerca e il controinteressato prof. Gabriele si sono costituiti in giudizio sostenendo l´infondatezza di tutti i motivi dedotti e chiedendo il rigetto degli appelli.

Con ordinanza collegiale n. 4791 del 19 ottobre 2015 la Sezione - riuniti gli appelli per la loro connessione oggettiva e soggettiva - ha rinnovato l´ordinanza istruttoria disposta dal giudice di primo grado e non ottemperata dal Ministero.

4. Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2015 le cause sono state discusse e trattenute per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il primo ricorso in esame non è fondato.

Sono infatti infondati sia i motivi con cui si lamenta l´insussistenza dei presupposti per l´adozione di una decisione in forma semplificata, sia i motivi con cui si sostiene l´erroneità delle argomentazioni che sorreggono la sentenza di rigetto.

1.a - Con riguardo al primo profilo, il ricorrente muove dall´assunto che il giudice di primo grado - investito della domanda di sospensione cautelare della impugnata graduatoria - abbia deciso il giudizio con sentenza in forma semplificata in assenza dei presupposti dell´articolo 60 Cod. proc. amm..

Il ricorrente rileva in particolare che solo il 25 febbraio 2014 - pochi giorni prima della discussione in camera di consiglio (svoltasi il 6 marzo successivo) - l´Amministrazione ha consentito il richiesto accesso alla documentazione concernente l´intera procedura concorsuale: solo dall´esame di questa documentazione sarebbero emersi ulteriori errori nel calcolo dei punteggi (assegnati al ricorrente in misura inferiore a quella spettante), sia errori prima non rilevabili con riguardo alla valutazione del controinteressato (in relazione ad alcuni titoli, considerati due volte).

Questa circostanza - rappresentata dal ricorrente con memoria depositata in vista della camera di consiglio, ma non notificata alle parti costituite - avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere implicita l´intenzione della parte di proporre motivi aggiunti al ricorso (eventualità già anticipata nel ricorso introduttivo). Di conseguenza il giudice avrebbe dovuto escludere che, nel caso in esame, tutte le parti avessero esercitato in modo completo ed esauriente il proprio diritto di difesa.

Il motivo non è fondato.

Nel verbale della camera di consiglio - che dà atto della presenza dei difensori delle parti - risulta la seguente annotazione: "Il ricorso passa in decisione. Il Collegio si riserva di decidere con sentenza in forma semplificata".

Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente tale annotazione dà conto non solo della avvenuta comunicazione da parte del Collegio dell´eventuale definizione del giudizio attraverso la conversione del rito, ma anche della mancata rappresentazione - da parte del ricorrente - dell´intenzione di proporre motivi aggiunti.

Va poi aggiunto che la giurisprudenza richiamata sul punto dal ricorrente (Cons. Stato, VI, 9 dicembre 2010, n. 8625) non è conferente: il precedente - che conferma il consolidato orientamento secondo cui l´informazione ex art. 60 da parte del giudice è finalizzata non alla previa acquisizione del consenso delle parti, ma a consentire l´esauriente esercizio del loro diritto di difesa - si riferisce all´ipotesi in cui tale informazione sia stata effettuata in sede di c.d. preliminari d´udienza con un´unica comunicazione per tutte le istanze cautelari, anziché, come è avvenuto nella specie, con specifico riferimento alla singola controversia.

D´altra parte, non può essere messo in dubbio che la valutazione in ordine alla compiutezza dell´esercizio del diritto di difesa spetti alle parti e non al giudice.

Analogamente va esclusa la fondatezza del motivo anche nel profilo che lamenta l´insussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio in relazione alla mancata acquisizione dei chiarimenti che lo stesso giudice aveva ritenuto opportuno disporre e che l´Amministrazione non aveva prodotto in tempo utile per l´udienza camerale.

Deve infatti ritenersi che la rilevanza di tali chiarimenti a fini della completezza istruttoria - rilevanza esclusa dal giudice in relazione all´avvenuto accesso agli atti - avrebbe dovuto essere fatta valere dalle parti.

1.b - Con altra censura il ricorrente lamenta l´erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la censura concernente la mancata assegnazione di punti 3 per i tre master e di punti 0,40 per le due pubblicazioni.

Sul punto vanno condivise le argomentazioni con cui il giudice di primo grado - richiamando il criterio fissato dalla lettera A2.4 della tabella allegata al decreto ministeriale n. 81, del 21 settembre 2012 - ha rilevato come "l´attribuzione del punteggio per lo svolgimento di master è subordinata alla coerenza del master rispetto agli insegnamenti cui si riferisce la classe di concorso per la quale si controverte".

La sentenza impugnata - evidenziato come dagli attestati prodotti in giudizio dal ricorrente emerga che i master frequentati riguardano una diversa classe di concorso (A049-matematica e fisica nella scuola secondaria superiore) - ha correttamente escluso la fondatezza della censura.

Altrettanto correttamente la sentenza ha dichiarato di conseguenza irrilevanti le ulteriori censure dedotte con il ricorso introduttivo concernenti la mancata assegnazione di punti 0,40 per ciascuna delle due pubblicazioni prodotte e il mancato riconoscimento della causa di precedenza: l´attribuzione di tale punteggio ulteriore non consentirebbe infatti al ricorrente di superare il punteggio ottenuto dal controinteressato.

La sentenza impugnata va condivisa anche nella parte in cui ha escluso l´ammissibilità delle censure introdotte con la memoria depositata in vista della trattazione dell´istanza cautelare: come già rilevato la mancata notifica di tale memoria alle parti costituite non ha consentito l´instaurazione del necessario contraddittorio sulle nuove censure formulate solo a seguito dell´accesso ai documenti.

Il primo ricorso in epigrafe va dunque respinto.

2. E´ invece fondato il secondo ricorso all´esame.

2.a - Va esclusa in via preliminare la fondatezza dell´eccezione con cui il controinteressato deduce il mancato rispetto del termine decadenziale breve previsto dall´articolo 92, comma 1, c.p.a., rilevando che la sentenza appellata sarebbe stata notificata - presso il domicilio eletto dal ricorrente in primo grado (in Cosenza, viale Triste, 38) - oltre sessanta giorni prima della notifica dell´appello.

Ad escludere la fondatezza dell´eccezione basta rilevare che, come risulta dalla procura sottoscritta ai fini della proposizione del ricorso di primo grado, il ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio dell´avvocato Sara Di Cunzolo, in Roma, via Aureliana n. 63, indirizzo a cui il controinteressato non ha dimostrato di aver effettuato la notifica necessaria ai fini della decorrenza del termine impugnatorio breve.

Sicché il ricorso - notificato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza - ai sensi dell´articolo 92, comma 3, Cod. proc. amm., deve ritenersi tempestivo.

2.b - La sentenza appellata (n. 1250 del 2014) ha prima di tutto ritenuto tardiva l´impugnazione della graduatoria definitiva: trattandosi di concorsi inerenti il pubblico impiego, il termine d´impugnazione deve intendersi "decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria (conf.: Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1166), che segna il momento in cui il privato conosce la lesione inferta dall´atto e gli elementi essenziali del medesimo, a prescindere dalla completa cognizione dei vizi da cui lo stesso è affetto".

Tardività non superabile con richiamo all´istanza di accesso la quale - osserva il giudice di primo grado - non può avere "l´effetto di posticipare la data di concreta conoscenza dei vizi della procedura concorsuale".

In secondo luogo la sentenza appellata ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso perché solleva "censure che investono la posizione del controinteressato nella graduatoria definitiva, pubblicata in data 30.09.2013 ed impugnata dal ricorrente in parte qua nell´ambito del ricorso R.G. 1470/2013, definito con sentenza di questa Sezione n. 372/2014".

2.c - Con un primo motivo di appello il ricorrente - evidenziata la tempestività del primo ricorso, proposto entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso - lamenta l´erroneità della dichiarata irricevibilità dell´impugnativa: trattandosi di contestazioni concernenti l´attribuzione del punteggio al controinteressato, il termine decadenziale per questa seconda impugnazione non potrebbe che decorrere dalla data in cui è stato effettuato l´accesso agli atti. Parimenti erronea sarebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto che i motivi dedotti con il secondo ricorso non sono stati esaminati nell´ambito del primo giudizio.

Il motivo è fondato.

Non v´è dubbio - come ritiene la sentenza appellata - che la richiesta di accesso non sia idonea ex se a consentire un differimento dei termini di proposizione del ricorso.

E´ infatti consolidato l´orientamento secondo cui la "conoscenza" del provvedimento - dal cui momento muove il termine decadenziale per ricorrere in giustizia - è integrata dalla cognizione dei suoi elementi essenziali, del suo contenuto dispositivo e della sua lesività rispetto agli interessi del ricorrente, senza che per contro sia necessaria la completa acquisizione di tutti gli atti del procedimento e del contenuto integrale della determinazione conclusiva (ex multis, Cons. Stato, III, 16 giugno 2015, n. 3025; V, 7 agosto 2015, n. 3881, 16 febbraio 2015, n. 777).

Ma altrettanto pacificamente la giurisprudenza fa salva la facoltà di proporre motivi aggiunti ove l´accesso agli atti abbia consentito di acquisire conoscenza di ulteriori profili di illegittimità dell´atto impugnato (ex multis, Cons. Stato, III, 23 maggio 2012, n. 2993; VI, 30 novembre 2015, n. 5398).

Nella specie, come già sottolineato, la graduatoria del concorso è stata impugnata tempestivamente (con il primo ricorso).

Solo a seguito dell´accesso (effettuato il 25 febbraio 2014) il ricorrente - acquisita la piena conoscenza degli atti dell´intera procedura concorsuale e non avendo notificato motivi aggiunti prima della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata - ha proposto un secondo ricorso (tempestivo rispetto alla data dell´accesso perché notificato il 25 aprile 2014) per contestare vizi non desumibili graduatoria, concernenti l´erroneità del punteggio attribuito al controinteressato.

Nemmeno rileva che tali ulteriori censure siano state formulate - anziché con motivi aggiunti - mediante un ricorso autonomo avverso gli atti conosciuti a seguito dell´accesso.

Come osserva il ricorrente, solo in tema di contratti pubblici l´ordinamento consente ulteriori impugnazioni concernenti la medesima procedura di gara esclusivamente attraverso la proposizione di motivi aggiunti al ricorso già presentato (articolo 120, comma 7, Cod. proc. amm., come vigente ratione temporis).

Tanto è che l´ordinamento prevede in via generale che - quando con separato ricorso siano state proposte davanti allo stesso giudice domande nuove connesse a quelle già proposte - il giudice stesso provvede alla riunione dei ricorsi (articolo 43, comma 3, Cod. proc. amm.).

Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata il ricorso è dunque ricevibile.

Il motivo è fondato anche nella parte in cui lamenta l´erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Sul punto è sufficiente considerare ancora che le censure dedotte con la seconda impugnazione - effettivamente formulate nell´ambito del primo ricorso - sono state ritenute inammissibili perché non notificate alle parti costituite. Sicché deve escludersi che su tali nuove censure - tempestivamente contestate con il secondo ricorso - il giudice si sia già pronunciato.

2.d - Quanto al merito - non esaminato dal giudice di primo grado - il ricorso è fondato.

E´ fondata in particolare la censura con cui il ricorrente sostiene che la Commissione giudicatrice - in sede di valutazione dei titoli indicati dal controinteressato - abbia valutato due volte il medesimo titolo con conseguente duplice attribuzione di punteggio.

Risulta infatti che il titolo di diploma di specializzazione sia stato conteggiato sia nella sezione "titoli di abilitazione all´insegnamento", sia nella diversa sezione "altri titoli".

Come osserva il ricorrente, nelle note aggiuntive ed esplicative dei criteri di attribuzione dei punteggi, allegate al decreto ministeriale n. 81, del 21 settembre 2012, si specificava che "il candidato che ha utilizzato come titolo di accesso una abilitazione riferita a più classi di concorso comprese in un ambito disciplinare, ha diritto alla valutazione del titolo di abilitazione una sola volta" e si prevedeva che "i diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, i master universitari di I o II livello di durata annuale sono valutati una sola volta e purché non ricompresi in altre tipologie di titoli" (cfr. allegato 4, note 5 e 6).

Risulta altresì - considerato il divario di 1,6 punti che separa il ricorrente dal candidato classificatosi primo in graduatoria - che i due punti attribuiti al controinteressato con la seconda valutazione del medesimo diploma di specializzazione risultano rilevanti ai fini della collocazione in graduatoria.

2.e - Il secondo appello in esame va dunque accolto e per l´effetto va disposta la rinnovazione - nel rispetto del criterio indicato - della fase di attribuzione del punteggio ai titoli del prof. Gabriele e della conseguente approvazione della graduatoria.

3. - In conclusione il primo ricorso va respinto, mentre va accolto il secondo.

Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti di legge per disporne l´integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, così dispone:

- respinge l´appello n. 9000/2014;

- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l´appello n. 2810/2015;

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

 

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