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CNF. Inammissibilità della delibera di cancellazione dall’albo

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Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

Con sentenza n.306 del 3 novembre 2026 il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera di cancellazione dall'albo per perdita dei requisiti ex art.17 L. 247/2012 proposta oltre il termine di legge.

I fatti del procedimento

Il COA ha disposto la cancellazione di un Avvocato dall'Albo presso il quale era iscritto per essere stato sottoposto a procedimento penale ed essere stato condannato in via definitiva ad anni 5 e mesi 6 di reclusione.

La decisione del COA è stata adottata sulla base della valutazione della perdita dei requisiti di iscrizione previsti dall'art. 17 della Legge professionale nonché prendendo atto dell'attualità, rispetto alla cancellazione, della sottoposizione dell'avvocato all'esecuzione della pena detentiva, la cui fine è stata prevista per il 2028.

L'avvocato ha impugnato la delibera lamentandone l'ingiustizia e chiedendone l'annullamento.

La decisione del Consiglio nazionale Forense

Infondatezza nel merito - In primo luogo il Consiglio ha ritenuto il gravame infondato nel merito in quanto, nell'adottare la decisione di cancellazione il COA si è basato non solo sulla valutazione della sussistenza o meno del requisito della condotta irreprensibile alla luce del trascorrere del tempo, ma anche sulla sottoposizione dell'iscritto a pena detentiva al momento della decisione. 

Quest'ultima costituisce circostanza assorbente e autonoma alla luce dell'univoca previsione dell'art. 17, comma 1, lett. f). Infatti, è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 17 comma 9 della Legge professionale, la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine anche d'ufficio quando viene meno uno dei requisiti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, tra cui

    - non essere sottoposto all'esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive (lettera f);

    - essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense (lettera h);

Peraltro, il Consiglio ha ricordato che il COA può provvedere, in ogni tempo, alla cancellazione d'ufficio del proprio iscritto, che sia stato condannato in via definitiva per fattispecie di reato che pregiudichino la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012) anche a prescindere dall'eventuale pendenza del relativo procedimento disciplinare.

Ciò in quanto il divieto di pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare di cui agli artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012 non trova applicazione allorché la cancellazione sia disposta per la perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'albo o registro exart. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012 (ex multis Consiglio Nazionale Forense n. 229 del 31 maggio 2024; Consiglio Nazionale Forense n. 50 del 27 marzo 2023). 

Inammissibilità - Il Consiglio ha, inoltre, rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera di cancellazione in quanto proposta oltre il termine di 60 gg dalla notificazione della stessa. 

Infatti, i commi 3 e 4 del succitato art.17 L. 247/2012 nel disciplinare i termini di notificazione e di impugnazione della delibera del COA prevedono che 

- "Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato" (comma 13) e che 

- "L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo" (comma 14). (ndr)

Al riguardo il Consiglio ha precisato che il termine di 60 giorni, essendo perentorio, non può essere prorogato, sospeso o interrotto, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge, con la conseguente inammissibilità del ricorso (ex multis Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 58 del 7 marzo 2024).

Per questi motivi, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso.


 

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