Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Ad oggi permane la scadenza del 02 maggio 2023: la data rappresenta il termine – salvo immancabile proroga - per la presentazione dell'istanza di adesione alla rottamazione quater, che consente definizione in via agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Formalmente si tratta della dichiarazione con la quale il contribuente manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate - al massimo 18 - con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.
La domanda va compilata e presentata esclusivamente in modalità telematica; per presentare l'istanza di adesione occorre collegarsi all'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che prevede la possibilità di presentare la domanda di adesione on line, ma in due modalità differenti:
- in area riservata;
- in area pubblica.
Nel primo caso, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi si può compilare un form nel quale vanno indicate le cartelle e/o avvisi da inserire nella domanda di adesione. Si sottolinea che, accedendo in area riservata, è prevista la possibilità di selezionare quali cartelle si decide di far rientrare nella rottamazione, potendone escludere alcune.
Nel secondo caso, invece, si accede alla compilazione di un form cui va allegata apposita documentazione, indicando indirizzo mail in cui ricevere la ricevuta di presentazione.
Dopo aver presentato l'istanza, il cittadino:
- se ha presentato la domanda in area riservata, riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione denominato "R-DA-2023";
- se ha presentato la domanda in area pubblica, la procedura è più articolata; infatti riceverà una prima e-mail all'indirizzo che hai indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore e, decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata; dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; successivamente, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione, la già citata "R-DA-2023".
L'Agente della riscossione comunicherà all'interessato, entro il 30 giugno 2023, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze: entro la stessa data va comunicato l'eventuale diniego, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è tata accolta l'istanza di definizione agevolata.
A differenza di quanto previsto per altre definizioni agevolate, quali il ravvedimento speciale e la sanatoria delle irregolarità formali, le cui date hanno subìto alcune proroghe ad opera del D.L. n. 34/2023, per la rottamazione quater, al momento, resta tutto confermato.
Pertanto, l'importo dovuto per la definizione dei ruoli può essere versato scegliendo tra:
- unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- numero massimo di 18 rate trimestrali consecutive, di cui:
1) le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata;
2) le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
I pagamenti sono effettuati con i seguenti canali:
- sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- app EquiClick;
- domiciliazione sul conto corrente;
- moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
- sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute
Meditate contribuenti, meditate.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.