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CNF. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Criticità

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Fonte https://www.consiglionazionaleforense.it/

Con delibera n.781 del 24.03.2023 il Consiglio Nazionale Forense ha sollevato alcune criticità conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, così come novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 c.d. riforma Cartabia.

A parere del Consiglio tali criticità non consentono la completa applicazione della novella legislativa richiedendo un urgente intervento da parte del Governo e del Ministro della Giustizia.

Vediamo cosa prevede la riforma e quali criticità ha sollevato il Consiglio.

Cosa prevede la riforma

A) La costituzione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita

La suddetta riforma ha previsto che per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, potrà essere conferita la delega alle operazioni di vendita ai sensi degli artt 534-bis e 591 bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco tenuto presso ciascun Tribunale.

Questo elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto dal Presidente stesso o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

B) I soggetti che possono richiedere l'iscrizione

La norma prevede che possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

 Ai fini dell'iscrizione i suddetti professionisti devono presentare la relativa domanda al Presidente del tribunale entro il 31 marzo 2023 corredata dai seguenti documenti:

  1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
  2. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
  3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
  4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
  5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

C) I requisiti

È richiesta la dimostrazione di una "specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco" e sia con riferimento alla prima iscrizione che al successivo mantenimento, anche la dimostrazione del possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.  

 Le criticità rilevate dal Consiglio

Il Consiglio ha evidenziato come la suddetta normativa non sia compiutamente applicabile.

Tra le ragioni che non consentono la piena applicazione della riforma è stato segnalato che:

  • innanzitutto allo stato attuale il decreto 144/2015 in materia di specializzazioni forensi non è ancora attuato, per cui non sono ancora stati compiuti i percorsi per la richiesta ed il conseguente rilascio del titolo di avvocato specialista;
  • un'altra ragione riguarda la comprovata esperienza, la quale non è invocabile in quanto l'elenco dei commissari di estrazione accademica a ciò deputato non è stato ancora formato;
  • con riferimento ai corsi di formazione, le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento non sono ancora state adottate.

Richiesta di intervento del Governo

Alla luce si queste considerazioni il Consiglio si è rivolto al Governo chiedendo di intervenire con urgenza al fine di

  • differire la entrata in vigore della previsione di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. nonché
  • di prorogare l'operatività degli elenchi esistenti e dei termini per il primo inserimento nei "nuovi" elenchi. Il Consiglio ha altresì richiesto l'intervento del Ministro della Giustizia, affinché adotti ogni atto ritenuto idoneo ed adeguato a chiarire tempi, termini e modalità di applicazione e di adottare circolari previamente condivise con le Componenti dell'Avvocatura allo scopo di uniformare le differenti prassi degli Uffici giudiziari.

 

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