I Fatti
Con sentenza del Tribunale di Bergamo, Tizio quale rappresentante legale di un´associazione culturale, veniva condannato alla pena di euro 309,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all´art. 659 cod. pen. in quanto mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal DPCM 14/11/1997, aveva disturbato le occupazioni e il riposo delle persone.
Avverso la sentenza citata, l´imputato proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
Con un primo motivo denunciava la violazione dell´art. 659 cod. pen., in quanto il Tribunale aveva omesso di accertare se effettivamente il disturbo aveva riguardato un numero indeterminato di persone, limitandosi invece a ritenere sufficiente che lo stesso avesse riguardato solo una cerchia ristretta di persone.
Col secondo motivo lamentava ha illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione della sentenza.
Ragioni della decisione
I giudici della Terza Sezione hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto, in quanto entrambi i motivi, hanno sollevato dubbi su elementi di fatto che dovrebbero indurre la Corte a sindacare un ambito estrane al suo sindacato di legittimità. Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l´apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall´esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Nel caso in esame il Tribunale di Bergamo aveva accertato, sulla base di quanto era emerso dalla escussione dei testi e dalle misurazioni delle emissioni sonore eseguite dai tecnici dell´ARPA, che la diffusività delle emissioni sonore, non aveva disturbato solamente la famiglia del denunciante, residente al piano superiore rispetto al locale sede del circolo ricreativo gestito dall´imputato, ma tutti gli abitanti nelle vicinanze di detto locale.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che per la configurabilità della contravvenzione di cui all´art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell´area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, (cfr. Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Vírgillito, Rv. 257345, nonché Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, Iori, Rv. 251406; Sez. 1, n. 18517 del 17/03/2010,Oppong, Rv. 247062; Sez. 1, n. 1406 del 12/12/1997, Costantini, Rv. 209694).
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato.
Si allega sentenza