Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Inquadramento normativo: Art. 1988 c.c.; Art. 2944 c.c.
Riconoscimento del debito: Si ha riconoscimento del debito quando il debitore conferma l'esistenza della sua obbligazione, liberando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale. «L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria».
Formule per il riconoscimento del debito: «Il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà» (Cass. n. 15353/2002, richiamata da Cass. civ., n. 9097/2018).
Riconoscimento del debito e onere probatorio: Sebbene il riconoscimento del debito abbia effetto confermativo dell'obbligazione sussistente in capo al debitore, dispensando il creditore dall'onere di provare quella obbligazione, che si presume esistente fino a prova contraria, sotto il profilo sostanziale:
A questo deve aggiungersi, inoltre, che il riconoscimento di debito sottoscritto dal presunto debitore, se quest'ultimo contesta di dovere alcunché, il suddetto riconoscimento non vale a esonerare il creditore dall'onere di provare l'entità della somma pretesa (Tribunale Vicenza, sentenza del 29 agosto 2017).
Riconoscimento del debito e prescrizione: «La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere».
Perché vi sia interruzione della prescrizione, tuttavia, occorre che:
Non si può, inoltre, ritenere prescritta la pretesa creditoria quando emerge un comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, un riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore (Cass., n. 7277/2005, richiamata da Cass. civ., n. 30058/2017).
Riconoscimento del debito e deliberazione assemblea condominiale: «La deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate; pertanto, ove il rendiconto […] evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale» (Cass, n. 10153/2011, richiamata da Tribunale Roma, sentenza del 6 luglio 2018).
Riconoscimento del debito e concordato preventivo: Poiché nel concordato preventivo il debitore mantiene la proprietà dei beni oggetto del concordato stesso e la legittimazione processuale, sarà questo soggetto ad avere il potere di riconoscere i crediti e non il commissario liquidazione (Cass. civ., n. 29982/2018). Con l'ovvia conseguenza che solo il riconoscimento del debito fatto dal primo consentirà di interrompere la prescrizione.
Riconoscimento del debito e comunione legale: «Il riconoscimento di debito operato da uno dei coniugi in comunione dei beni in favore della comunione stessa (e, in conseguenza, dell'altro coniuge), non comporta [...] una modifica delle convenzioni matrimoniali, e si risolve in un atto lecito […] in relazione al quale non è richiesta la forma dell'atto pubblico» (Cass. civ., n. 7957/2018).
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.