In tale prospettiva - Secondo i giudici della Suprema Corte - nessun rilievo assume "lo status" di disoccupazione in cui possa versare il genitore sul quale continua ad incombere l´obbligo di mantenimento in favore del figlio.
Tale obbligo, hanno precisato gli Ermellini, ha natura sociale ed assistenziale e non può cessare "sic et simpliciter" per lo stato di disoccupazione in cui possa versare il genitore sul quale grava, come detto, comunque il suddetto obbligo. La scriminante potrebbe piuttosto rinvenirsi in un´assoluta impossibilità del genitore di adempiere provata mostrando precipuamente di essersi attivato per la ricerca di un qualsivoglia lavoro, seppure infruttuosamente, o di non averlo potuto ricercare per cause di forza maggiore.
Ma anche qualora l´esercente la responsabilità genitoriale non abbia trovato un lavoro idoneo al mantenimento dei propri figli, ciò non basta ad integrare la scriminante rispetto alla contestazione penale che può essergli mossa.
A tale dimostrazione dovrebbe essere aggiunta quella relativa all´inesistenza di qualsiasi altro reddito atto a fargli adempiere l´obbligazione assunta.
Nel caso in esame nel quale al padre veniva contestato appunto il reato di cui all´articolo 570 c.p, proprio per la violazione degli obblighi di assistenza familiare ed in particolare del versamento del dovuto assegno di mantenimento, non hanno trovato accoglimento le tesi poste a sua difesa; infatti, lo stesso non ha fornito - ha rilevato la Cassazione -le prove suddette, necessarie per evitare la condanna penale, basando, piuttosto la difesa su fatti contestabili, quali la prescrizione del reato, il fatto che tale obbligo comunque cesserebbe al raggiungimento della maggiore età della figlia, ed ancora che la figlia non avesse mai vissuto in condizioni di indigenza.
L´omissione pregressa, infatti, hanno precisato i supremi Giudici, non è stata sanata in alcun modo né può cessare perché la figlia successivamente a tale condotta sia andata a vivere col padre o abbia raggiunto la maggiore età. Ci si trova di fronte ad un mancato assolvimento pregresso persistente anche in giudizio.
In tale prospettiva non può, inoltre, assumere rilievo - hanno ancora aggiunto i giudici - il fatto che la figlia non abbia mai vissuto una situazione di indigenza ed assoluta precarietà.
Ma una condanna penale potrà salvare il genitore inadempiente dal mancato assolvimento delle proprie responsabilità civili legate al mantenimento? Assolutamente no, hanno precisato i giudici di legittimità.
In considerazione del fatto che il mancato versamento dell´assegno di mantenimento non integra il reato ex 570 c.p. solo nel caso diametralmente opposto in cui l´imputato dimostra di essere trovato in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di risorse economiche, il soggetto inadempiente non potrà essere salvato dalla condanna penale, dovendo piuttosto mantenere la figlia fino a quando la stessa non sia autosufficiente economicamente.
Si allega Sentenza.
Alessandra Garozzo