Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Cassazione: necessario ridurre assegno mantenimento per tutelare esigenze figli di "secondo letto"

L´assegno di mantenimento dovuto all´ex coniuge deve essere ridotto nel caso di divorziato che abbia, successivamente alla cessazione degli effetti civili della prima unione, contratto un nuovo matrimonio, in considerazione delle esigenze di crescita dei figli nati dalla nuova unione.
 
Tale principio è stato stabilito dai supremi Giudici di Cassazione, VI Sezione Civile, con la recente Ordinanza n. 2620 del 2018, con la quale è stato precisato come il Giudice non può respingere la richiesta volta alla riduzione dell´assegno versato alla figlia nata dal precedente matrimonio, in presenza di esigenze della nuova famiglia tali da non consentire più il precedente esborso.
 
Nel caso "de quo" il ricorrente aveva costituito una nuova famiglia, inizialmente di fatto, dalla quale erano nati ben tre figli, due nel corso della convivenza ed uno successivamente al nuovo matrimonio.
Tale nuovo contesto aveva portato l´uomo ad un peggioramento delle proprie condizioni economiche, compromesse tra l´altro anche dall´impossibilità della nuova moglie di lavorare per problemi di salute, che lo avevano portato a chiedere la riduzione dell´assegno versato a favore della figlia nata dal precedente matrimonio, tra l´altro, ormai maggiorenne.
Mentre i Giudici di prime cure avevano accolto il ricorso diminuendo sensibilmente l´importo dell´assegno, i giudici d´Appello non avevano ritenuto fondate, se non in maniera del tutto residuale, le doglianze dell´uomo, rideterminando l´assegno in misura nuovamente inibitiva per lo stesso.
I supremi Giudici chiamati a dirimere la controversia, hanno ritenuto irrilevante il motivo fondante la decisione in appello, ossia il fatto che al momento dell´emissione della sentenza di divorzio l´uomo, seppure in linea di fatto, avesse creato la nuova compagine familiare essendo già nati due figli dalla convivenza.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour non si tratta di un fatto preclusivo rispetto ad unavalutazione complessiva della situazione economica dell´uomo che, in ogni caso, ha vistovariati i precedenti equilibri economici in ragione delle esigenze di crescita dei figli di "secondo letto".
 
Non vi è alcun dubbio sul fatto che rispetto alla data del divorzio le condizioni economiche dell´uomo siano variate in peius a fronte delle dette accresciute esigenze economiche della nuova famiglia; non può il Giudice, dunque, secondo gli ermellini, fermarsi ad una visione squisitamente statica dei fatti, dovendo piuttosto valutare in una prospettiva dinamica funzionale il contesto di riferimento operando le opportune indagini in ordine alle nuove esigenze ed ai nuovi equilibri economici, tutelando cosi in egual misura tutti i figli tramite la rideterminazione dell´assegno ove si palesi, come nel caso di specie,assolutamente necessaria.
Il ricorso è stato dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
Documenti allegati
Dimensione: 974,15 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Basta con le distinzioni inutili, fanno il gioco d...
Vitali (Azione Forense): "La politica degli avvoca...

Cerca nel sito