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Con l'ordinanza n. 29317 depositata lo scorso 12 novembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla congruità dell'importo determinato dalla Corte territoriale in relazione ad un assegno divorzile, ha accolto le richieste del marito secondo cui, nella quantificazione dell'assegno, occorreva tener conto dei molteplici parametri utili per giungere al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno, quali le proprietà immobiliari di entrambe le parti, la modifica della capacità reddituali di entrambi rispetto al momento della separazione, le convivenze parentali potenzialmente idonee ad incidere sulle spese, ecc...
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Genova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia di coniugi, ponendo a carico del marito il pagamento di un assegno divorzile di 300 Euro mensili rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT.
La pronuncia veniva appellata dall'uomo, per ottenere la revoca dell'assegno divorzile, in ragione del fatto che entrambi i coniugi avevano instaurato delle convivenze, l'uomo con una nuova compagna e la donna con sua nipote.
La Corte di Appello di Genova confermava la decisione impugnata.
Ricorrendo in Cassazione, l'uomo censurava la decisione della Corte di merito per aver riconosciuto il diritto all'assegno sebbene l'ex moglie convivesse con la propria nipote, circostanza questa ostativa al riconoscimento di detto assegno.
In seconda istanza si doleva per aver la Corte di merito stabilito l'importo dell'assegno facendo erronea applicazione della giurisprudenza recente in tema di assegno divorzile, mal valutando la documentazione versata in atti, a riprova della sua peggiorata situazione economica rispetto al momento in cui era stato concordato l'assegno di mantenimento.
La Cassazione condivide le difese formulate dal ricorrente.
In merito alla convivenza di entrambi gli ex coniugi, la Cassazione precisa che l'accertata formazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale è quindi esonerato da ogni obbligo. Pertanto, la convivenza di altra natura - come quella con un parente o un amico - non rileva al fine di escludere in radice il riconoscimento dell'an dell'assegno divorzile, ma ben può incidere sulla sua quantificazione, dovendosi tener conto delle complessive ed effettive condizioni economiche delle parti, e, quindi, anche del fatto che la parte beneficiata si avvantaggi in qualche misura di una convivenza parentale o amicale.
In relazione ai criteri per la determinazione dell'assegno, i Supremi Giudici ricordano che il principio della ricostruzione del tenore di vita endoconiugale è stato superato dal noto arresto delle Sezioni Unite del 2018 (pronuncia n. 18287/2018), con la quale la Cassazione ha valorizzato il riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne deriva che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive: il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la sentenza impugnata, discordandosi dai principi di recente espressi, ha prevalentemente dato risalto alla liquidità acquisita dal marito a seguito della alienazione di un immobile, che già era nel suo patrimonio; diversamente, si sarebbe dovuto tener conto dei molteplici parametri utili per giungere al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno, quali le proprietà immobiliari di entrambe le parti, modifica della capacità reddituali di entrambi rispetto al momento della separazione, convivenze parentali potenzialmente idonee ad incidere sulle spese, ecc...
Compiute queste precisazioni, la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
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