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Separazione e spese per l´estetista: è necessario un accordo tra i coniugi?

Un interrogativo di grande attualità, considerata l´importanza attribuita nel nostro contesto sociale all´apparire da parte sia degli adulti che degli adolescenti. Un interrogativo, ancora, la cui soluzione - che tra breve presenteremo - non mancherà di alimentare qualche discussione soprattutto in quelle coppie che, in costanza di separazione o di divorzio, hanno da provvedere ai propri figli, specie se ancora in età adolescenziale.
Un interrogativo al quale hanno, per l´appunto, risposto i Supremi Giudici della Cassazione con la recentissima Ordinanza n.5490 del 2018, ricollegandosi alla definizione, da loro stessi ritenuta applicabile alla fattispecie, di spese straordinarie, nel cui novero hanno stabilito rientrante la spesa per l´estetista.
Nel caso de quo il genitore affidatario, la madre, si era vista costretta ad affrontare delle spese estetiche, nel superiore interesse della figlia, che a causa di una folta peluria sul viso, e della situazione di forte imbarazzo che ne conseguiva, vedeva fortemente compromessa la propria vita relazionale.
 
Di fronte a questo esborso, anticipato dalla madre, ed ad un´ulteriore spesa sempre affrontata dalla donna in ordine all´iscrizione presso una scuola privata, scelta per ragioni logistiche, il padre manifestava un aperto dissenso ritenendo tali spese inutili e futili, ma non fornendo, tuttavia, alcuna ragione valida a corredo di tali doglianze se non una lamentazione circa la mancata preventiva concertazione con la madre in ordine alle spese da affrontare.
Se i Giudici di prime cure accoglievano la "querelle" dell´uomo in ordine a vizi scaturenti dal mancato accordo sulle dette spese, i Giudici d´Appello, prima, e gli Ermellini, poi, precisavano come una tale concertazione, di fronte ad una spesa a carattere straordinario proprio per la sua imprevedibilità, rilevanza, imponderabilità, e successiva sopravvenienza, non potesse intuitivamente essere richiesta. Ed ilSupremo Collegio proprio con la pronuncia in commento - come la contestazione del padre fosse del tutto generica e come non fosse stato fornito un adeguato, valido e tempestivo dissenso al riguardo.
Ciò premesso i Giudici - valutata la necessità ed indefettibilità del trattamento estetico nonché la sua natura di spesa straordinaria, e pertanto non subordinata alla preventiva concertazione tra i genitori ed il mancato tempestivo dissenso del padre - hanno ritenuto fondate le richieste della madre, respingendo il ricorso dell´uomo, obbligato quindi a versare la quota di sua spettanza.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
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