In estrema sintesi, questo è il principio enucleato dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 8633 del 2017.
Scritto da Paola Moscuzza
Nel Gennaio 2015, il Tribunale di Sassari decretava che in capo al padre gravasse l´obbligo di versare un assegno mensile pari ad euro 300 per il mantenimento dei due figli minorenni.
Successivamente, accusando un peggioramento delle sue condizioni economiche, e perciò appesantito da tale incombenza, l´uomo impugnava in via principale il decreto proprio al fine di chiedere la revoca del detto obbligo.
Contemporaneamente la moglie, lamentava la scarsezza dell´importo, tanto da proporre appello in via incidentale. La Corte adita, accoglieva, seppur parzialmente, la richiesta della donna, stabilendo un aumento della somma in euro 420 mensili e respingeva allo stesso tempo l´appello principale. Contraria la moglie e perfino la Corte d´Appello, l´uomo ricorreva in Cassazione, lamentando l´errata o l´omessa applicazione da parte della Corte dell´articolo 337 ter del Codice Civile ai sensi del quale : "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;(...) il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore "
La Suprema Corte si pronunciava optando per l´inammissibilità del ricorso, e motivava la sua decisione disconfermando la violazione o l´errata applicazione del summenzionato art 337 c.c., proprio richiamando l´attenzione del ricorrente sulla decisione della Corte d´Appello di quantificare nuovamente l´importo dovuto e così onorando a dovere la determinazione dell´assegno, o il ricalcolo dello stesso, tenendo conto di tutti quegli elementi che la norma in oggetto impone di valutare. La stessa ha richiamato sul punto l´obbligo di contribuire al mantenimento dei figli che grava su ambedue i genitori, anche qualora uno disponga di una capacità economica superiore rispetto all´altro.
La somma di 420 euro per un uomo, agente immobiliare, per mantenere i due figli minorenni di 7 e 10 anni, tenuto conto sia dello stile di vita tenuto precedentemente alle liti e incomprensioni che hanno condotto i due coniugi a rompere la convivenza, sia le spese sostenute da entrambi per ogni necessità quotidiana, che il tempo che il padre trascorre con i figli, appare tollerabile e per nulla illogica.
Nè sufficienti né adeguate a fornire la prova della violazione della norma testè attenzionata, sono risultate le argomentazioni del ricorrente, il quale subiva il rigetto del ricorso, con ordinanza n. 8633/2017.
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza, presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015