In estrema sintesi, questo è il principio enucleato dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 8633 del 2017.
Scritto da Paola Moscuzza
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Nel Gennaio 2015, il Tribunale di Sassari decretava che in capo al padre gravasse l´obbligo di versare un assegno mensile pari ad euro 300 per il mantenimento dei due figli minorenni.
Successivamente, accusando un peggioramento delle sue condizioni economiche, e perciò appesantito da tale incombenza, l´uomo impugnava in via principale il decreto proprio al fine di chiedere la revoca del detto obbligo.
Contemporaneamente la moglie, lamentava la scarsezza dell´importo, tanto da proporre appello in via incidentale. La Corte adita, accoglieva, seppur parzialmente, la richiesta della donna, stabilendo un aumento della somma in euro 420 mensili e respingeva allo stesso tempo l´appello principale. Contraria la moglie e perfino la Corte d´Appello, l´uomo ricorreva in Cassazione, lamentando l´errata o l´omessa applicazione da parte della Corte dell´articolo 337 ter del Codice Civile ai sensi del quale : "ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;(...) il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore "
La Suprema Corte si pronunciava optando per l´inammissibilità del ricorso, e motivava la sua decisione disconfermando la violazione o l´errata applicazione del summenzionato art 337 c.c., proprio richiamando l´attenzione del ricorrente sulla decisione della Corte d´Appello di quantificare nuovamente l´importo dovuto e così onorando a dovere la determinazione dell´assegno, o il ricalcolo dello stesso, tenendo conto di tutti quegli elementi che la norma in oggetto impone di valutare. La stessa ha richiamato sul punto l´obbligo di contribuire al mantenimento dei figli che grava su ambedue i genitori, anche qualora uno disponga di una capacità economica superiore rispetto all´altro.
La somma di 420 euro per un uomo, agente immobiliare, per mantenere i due figli minorenni di 7 e 10 anni, tenuto conto sia dello stile di vita tenuto precedentemente alle liti e incomprensioni che hanno condotto i due coniugi a rompere la convivenza, sia le spese sostenute da entrambi per ogni necessità quotidiana, che il tempo che il padre trascorre con i figli, appare tollerabile e per nulla illogica.
Nè sufficienti né adeguate a fornire la prova della violazione della norma testè attenzionata, sono risultate le argomentazioni del ricorrente, il quale subiva il rigetto del ricorso, con ordinanza n. 8633/2017.
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza, presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015