La compensazione tra crediti e debiti di impostaL'
art. 28 del D.Lgs. n. 241/1997,
«recante le norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», ha previsto per i titolari di partita IVA che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, l'eventuale possibilità di compensare i crediti, dello stesso periodo, vantati nei confronti dei medesimi soggetti e che risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La compensazione in questione:
- va effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva;
- concerne i crediti e i debiti riguardanti non solo le imposte sui redditi e le ritenute alla fonte, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ma anche i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
Il d
ecreto ministeriale del 10 gennaio 2014,
«recante l'applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli enti previdenziali», ha successivamente previsto che detta compensazione trova applicazione, fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente, anche con riferimento ai contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
In buona sostanza anche gli avvocati potranno utilizzare i crediti di imposta per il pagamento dei contributi dovuti a tale ente previdenziale.
A confermare tale possibilità è la stessa Cassa forense, per il tramite della Commissione Formazione e Informatica giuridica, che nella sezione "news" del suo sito (https://www.cfnews.it/info-cassa/dal-2021-pagamento-dei-contributi-previdenziali-con-compensazione-dei-crediti-con-l-erario/) ha comunicato agli iscritti che dal 2021 i professionisti potranno ricorrere alla compensazione tra crediti vantati nei confronti dell'Erario e contributi dovuti all'ente previdenziale.
Sul sito della Cassa forense, si legge, infatti, che "dopo aver superato non poche difficoltà, finalmente, nella seduta del 15 ottobre 2020 il C.d.A., a conclusione di un intenso e proficuo lavoro portato avanti dalla Commissione Formazione e Informatica Giuridica, con la fattiva collaborazione del D.G. e dei Responsabili dei Servizi Informatico e Amministrativo, ha esitato favorevolmente la proposta di convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, per il pagamento dei contributi, anche, tramite F24, con la possibilità per l'iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario".
Modalità di pagamento Attualmente gli avvocati iscritti alla Cassa forense possono pagare i contributi dovuti a tale ente previdenziale tramite:
- bollettini M.A.V.;
- bonifico;
- Forense Card.
Orbene dal 2021 – come su accennato-, a tali modalità di pagamento, si aggiunge quella di utilizzare i crediti di imposta per il pagamento dei contributi dovuti a Cassa forense. Sarà possibile optare per la compensazione già a partire «
dalle scadenze ordinarie del 28/2, 30/4, 30/6 e 30/9/2021 e delle due rate in autoliquidazione del Modello 5/2021, con scadenze 31/7 e 31/12/2021». Ai fini di tale scelta, occorrerà stampare il modello F24, già personalizzato e scaricabile dall'area personale del sito dell'ente previdenziale e inoltrarlo
«utilizzando la piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate laddove vi sia compensazione, ovvero con le ordinarie modalità, negli altri casi».
Maggiori informazioni saranno presto pubblicizzate sul sito della Cassa forense che, preannuncia anche la predisposizione di «un video-tutorial per spiegare dettagliatamente i vari passaggi da seguire per la stampa e l'inoltro».
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